Translate

13 maggio 2026

Tar 2026 – Su terreni privati, TAR approva divieto ai cacciatori per ragioni etiche

 


 

 

 

Tar 2026 – Su terreni privati, TAR approva divieto ai cacciatori per ragioni etiche

Nel 2021, in sede di approvazione del Piano Faunistico Venatorio (PFV) regionale, decine di proprietari terrieri presentarono istanze per chiedere il divieto di accesso ai cacciatori sui propri terreni, motivando tale richiesta con ragioni etiche e morali. La Regione Abruzzo, tuttavia, respinse quasi tutte le richieste, motivando che il limite del 30% di territorio protetto fosse già stato superato, e quindi la tutela di ulteriori aree non risultava conforme alle disposizioni del PFV.

Una cittadina, assistita dall'avvocatura e dagli avvocati XXX, impugnò il diniego regionale innanzi al TAR, ottenendo una prima sospensiva nel 2021 che obbligava la Regione a riesaminare la domanda. La Regione, tuttavia, reiterò il diniego con le stesse motivazioni, portando la cittadina a proporre un ulteriore ricorso, che si è concluso con la sentenza n.XXXX/2026.

2. **Principi Giuridici Affermati dal TAR**

Il TAR di XXX, con la sentenza n.XXXX/2026, si è pronunciato in modo innovativo e di grande rilievo giuridico, stabilendo due principi fondamentali:

- **Soglia minima del 30%**: Il limite del 30% di territorio sottratto alla caccia costituisce una soglia minima che può essere superata, introducendo un nuovo parametro di tutela per i proprietari di terreni che desiderano esercitare il diritto di non consentire attività venatoria sulle proprie proprietà.

- **Motivazione etica e morale come legittimo motivo di diniego**: La richiesta di divieto di accesso ai cacciatori può essere fondata su motivazioni di carattere etico e morale. La Regione, per respingere tali istanze, deve dimostrare che il diniego impedisce effettivamente il raggiungimento degli obiettivi del PFV. La sentenza sottolinea che le motivazioni etiche e morali assumono rilievo giuridico, e che la Regione non può opporre un diniego arbitrario o puramente formale.

3. **Ruolo della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo**

Il giudice amministrativo ha richiamato la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha più volte affermato che:

- Il proprietario di un fondo ha il diritto di non tollerare pratiche di caccia che contrastino con le proprie convinzioni morali e personali.

- L’attività venatoria, esercitata principalmente a fini ricreativi, non può essere imposta al proprietario contro la propria volontà, considerandosi un’ingerenza sproporzionata nella sfera privata.

Questo principio rafforza la tesi che il diritto del proprietario di non consentire l’accesso ai terreni ai cacciatori sia tutelabile anche in ambito nazionale e regionale, specialmente quando la caccia è vissuta come attività in contrasto con i valori etici del proprietario.

4. **Principio Generale e Implicazioni per la Pubblica Amministrazione**

La sentenza del TAR si confronta con quella del Consiglio di Stato 895/2026, che aveva già affrontato in modo analogo questa materia, affermando che:

- Le pubbliche amministrazioni devono rispettare e considerare le motivazioni etiche e morali dei proprietari di terreni.

- La possibilità di vietare l’accesso ai cacciatori può essere riconosciuta senza dover ricorrere a costose e complicate soluzioni infrastrutturali, come alte recinzioni, quando un semplice cartello di divieto risulta sufficiente.

Inoltre, la sentenza indica che le amministrazioni devono adottare un approccio equilibrato, riconoscendo che il diritto di proprietà e il rispetto delle convinzioni personali sono valori fondamentali tutelati dalla normativa europea e nazionale.

5. **Implicazioni pratiche e di diritto**

- **Per i proprietari di terreni**: La possibilità di chiedere il divieto di accesso ai cacciatori su motivazioni etiche e morali è ora chiaramente riconosciuta e tutelata, anche se il terreno supera il limite del 30% di territorio protetto.

- **Per le pubbliche amministrazioni**: Devono dimostrare che il diniego del divieto impedisce il raggiungimento degli obiettivi del PFV, e non possono opporre motivazioni formali o di interesse pubblico che non tengano conto delle esigenze etiche e morali dei proprietari.

- **Per il diritto europeo e nazionale**: La sentenza si inserisce in un quadro di tutela dei diritti fondamentali, come il diritto di proprietà e il rispetto del patrimonio morale e culturale, riconoscendo che le attività venatorie non sono un obbligo, ma un’attività di natura ricreativa e culturale che può essere rifiutata dal proprietario.

6. **Conclusioni**

La sentenza n.XXXX/2026 del TAR di XXX rappresenta un importante passo avanti nel riconoscimento dei diritti dei proprietari di terreni contro pratiche di caccia considerate eticamente inaccettabili. Essa afferma che:

- La tutela della sfera privata e delle convinzioni morali può prevalere rispetto agli obiettivi di tutela faunistica e venatoria, purché la Regione dimostri che il diniego impedisce concretamente il raggiungimento delle finalità del PFV.

- Le motivazioni di carattere etico e morale sono legittime e devono essere prese in considerazione dalle pubbliche amministrazioni come parte integrante del rispetto dei diritti fondamentali.

- La possibilità di vietare l’accesso ai cacciatori si configura come un diritto del proprietario, che può esercitare senza dover ricorrere a infrastrutture costose o pratiche ingiustificate.

Questa pronuncia invita le amministrazioni pubbliche a rivedere le proprie pratiche e a considerare con maggiore attenzione le istanze di tutela etica e morale dei cittadini, in un’ottica di bilanciamento tra tutela ambientale e rispetto dei diritti individuali.




 

Nessun commento:

Posta un commento