La pronuncia della Corte di Cassazione n. 13727/2026 si inserisce nel quadro normativo che tutela il lavoratore durante il periodo di malattia, in particolare in relazione al divieto di licenziamento e alle condizioni in cui può essere consentito. La normativa di riferimento comprende:
- **Art. 2110 c.c.** – Divieto di licenziamento durante l’assenza per malattia (salvo che si dimostri un motivo oggettivo e che il licenziamento sia giustificato da ragioni non riconducibili alla malattia stessa).
- **Art. 2110, comma 2, c.c.** – Divieto di licenziamento anche in caso di malattia protratta oltre un determinato periodo, salvo specifiche eccezioni.
- **Legge n. 604/1966 (Statuto dei Lavoratori)** – Garanzie contro licenziamenti ingiustificati.
- **Sentenza Cass. n. 18275/2016** – Rilevanza del comportamento del lavoratore durante la malattia e la sua compatibilità con l’attività consentita.
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**2. Fatti di causa e decisione della Suprema Corte**
La decisione riguarda una dipendente licenziata dal datore di lavoro mentre era in malattia. La lavoratrice aveva nel frattempo svolto attività presso un’associazione socio-culturale, con incarichi giornalistici, che l’avevano portata a essere ritenuta non completamente inattiva o indisponibile per il lavoro subordinato.
La Corte di Cassazione ha stabilito che:
- **Il lavoro svolto dalla lavoratrice durante il periodo di malattia, anche se in attività volontaria o extralavorativa, può configurare una violazione della tutela prevista dall’art. 2110 c.c.**.
- **Il fatto che l’attività svolta fosse in ambito associativo, anche se con finalità culturali o giornalistiche, non può essere considerato compatibile con la condizione di malattia e l’obbligo di assenza dal lavoro.**
- **Il licenziamento in presenza di attività incompatibili con lo stato di malattia è legittimo.**
Tuttavia, la Cassazione ha anche precisato che:
- **L’attività deve essere attentamente analizzata, e non ogni attività in termini di volontariato o hobby può essere considerata incompatibile.**
- **In ogni caso, l’onere della prova sulla reale incompatibilità o sulla volontarietà dell’attività incombe sul datore di lavoro.**
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**3. Implicazioni pratiche e interpretative**
Il principio fondamentale che emerge dalla sentenza è che:
- **Durante il periodo di malattia coperto da tutela, il lavoratore non può svolgere attività che siano incompatibili con lo stato di malattia o che possano compromettere la sua salute o la sua inattività obbligatoria.**
- **L’attività professionale, anche se svolta in ambito associativo, può giustificare il licenziamento se si dimostra che la stessa attività è incompatibile con lo stato di malattia certificato o con le prescrizioni mediche.**
In questo caso specifico, la Corte ha ritenuto che lavorare come giornalista per un’associazione socio-culturale durante la malattia costituisse una violazione delle garanzie di tutela del lavoratore.
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**4. Valutazione della condotta del lavoratore**
L’onere della prova circa la compatibilità dell’attività svolta durante la malattia spetta al datore di lavoro, che deve dimostrare:
- La reale attività svolta dal lavoratore.
- La sua incompatibilità con lo stato di malattia.
- La volontarietà o meno dell’attività.
Se il lavoratore può dimostrare che l’attività svolta non fosse incompatibile o fosse svolta in modo occasionale e senza pregiudizio per la salute, il licenziamento potrebbe essere considerato ingiustificato.
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**5. Conclusioni e riflessi sulla tutela del lavoratore**
La sentenza n. 13727/2026 ribadisce una linea rigorosa circa la tutela del lavoratore in malattia: anche attività svolte in ambito volontario o associativo devono rispettare i limiti imposti dalla condizione di malattia. Il datore di lavoro può legittimamente licenziare il lavoratore se dimostra che l’attività svolta durante la malattia è incompatibile con lo stato di salute e con le prescrizioni mediche.
Inoltre, la pronuncia sottolinea l’importanza di analizzare con attenzione le circostanze specifiche e di non presumere automaticamente che ogni attività svolta durante la malattia sia lecita o compatibile.
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**6. Riflessioni finali**
Questa pronuncia si inserisce nel filone di giurisprudenza che limita le possibilità di svolgere attività anche in forma volontaria durante il periodo di tutela, ribadendo la priorità della tutela della salute e della tutela del rapporto di lavoro.
Per i datori di lavoro, la sentenza evidenzia la necessità di una rigorosa verifica delle attività svolte dai dipendenti in malattia, mentre per i lavoratori la pronuncia rappresenta un monito circa l’importanza di rispettare le prescrizioni mediche e di evitare comportamenti che possano compromettere la tutela giuridica durante il periodo di malattia.
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**Note finali**
- La sentenza fornisce un importante precedente in materia di incompatibilità tra attività volontarie e tutela del lavoratore in malattia.
- È fondamentale una corretta valutazione delle circostanze specifiche e una prova accurata da parte del datore di lavoro circa l’incompatibilità dell’attività svolta.
- Il rispetto delle prescrizioni mediche rimane il pilastro fondamentale della tutela del lavoratore durante la malattia.
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**Fonti e riferimenti normativi:**
- Art. 2110 c.c.
- Legge n. 604/1966 (Statuto dei Lavoratori)
- Cassazione civile, sentenza n. 13727/2026
- Giurisprudenza consolidata in materia di tutela del lavoratore durante la malattia
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