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08 aprile 2026

Corte dei Conti 2026 - Nel caso in esame, un ex militare, rimasto ferito in un incidente stradale mentre rientrava a casa, ha richiesto il riconoscimento della pensione privilegiata, invocando che l’evento dannoso fosse riconducibile a un infortunio in itinere, cioè avvenuto nel percorso di rientro dal servizio. L’incidente è avvenuto mentre l’auto, condotta da un collega, uscì di strada a causa di distrazione del conducente, provocando i ferimenti di entrambi i militari.

 


 

 

 

Corte dei Conti 2026 - Nel caso in esame, un ex militare, rimasto ferito in un incidente stradale mentre rientrava a casa, ha richiesto il riconoscimento della pensione privilegiata, invocando che l’evento dannoso fosse riconducibile a un infortunio in itinere, cioè avvenuto nel percorso di rientro dal servizio. L’incidente è avvenuto mentre l’auto, condotta da un collega, uscì di strada a causa di distrazione del conducente, provocando i ferimenti di entrambi i militari.

La Corte dei Conti ha respinto la domanda, sostenendo che la scelta di viaggiare con un collega costituisce un atto volontario e non un obbligo legato al servizio, e pertanto l’incidente non può essere qualificato come infortunio in itinere.

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**2. La nozione di infortunio in itinere**

Secondo la normativa vigente in materia di previdenza militare e di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’infortunio in itinere rappresenta l’accadimento dannoso verificatosi nel percorso di andata e ritorno dal luogo di servizio al domicilio del militare, purché il tragitto sia diretto e senza deviazioni non autorizzate o non necessarie.

L’art. 1, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, specifica che l’infortunio in itinere include:

- il tragitto tra il domicilio e il luogo di servizio, e viceversa,
- eventuali soste o deviazioni giustificate e non eccessivamente lunghe.

Tuttavia, la giurisprudenza e la prassi consolidata della Corte dei Conti precisano che l’evento deve essere strettamente collegato all’attività lavorativa o al suo percorso, escludendo ogni comportamento volontario non giustificato.

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**3. La volontarietà della scelta di viaggiare con un collega**

Nel caso specifico, la Corte dei Conti ha ritenuto che la decisione del militare di utilizzare un passaggio fornito da un collega costituisce un atto volontario. La motivazione principale risiede nel fatto che questa scelta non derivava da un obbligo di servizio o da una disposizione organizzativa, bensì da una decisione personale del militare di usufruire di un passaggio privato.

La Corte ha quindi concluso che tale comportamento, non essendo un obbligo di servizio, non può essere considerato parte integrante del percorso di rientro obbligatorio, ma piuttosto una scelta personale che interrompe il nesso diretto tra l’attività lavorativa e l’evento dannoso.

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**4. L’elemento della causa di servizio**

Per qualificare un incidente come infortunio in itinere, occorre che esso abbia un nesso causale diretto con l’attività di servizio o con il tragitto obbligatorio e imprescindibile dal lavoro. La decisione di viaggiare con un collega, anche se in buona fede, rappresenta un elemento di volontarietà che interrompe la presunzione di causalità tra evento e attività lavorativa.

In questo caso, la polizia stradale ha accertato che l’incidente è stato causato da distrazione del conducente, e non da cause di forza maggiore o da circostanze imprevedibili e inevitabili nel percorso di rientro. La scelta di affidarsi a un passaggio privato non può essere considerata un’attività obbligatoria, né un comportamento strettamente connesso all’espletamento del servizio.

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**5. La posizione della Corte dei Conti e il principio di responsabilità**

La Corte dei Conti, nel respingere la domanda di pensione privilegiata, si richiama al principio che l’attività volontaria del militare, come la scelta di viaggiare con un collega, interrompe il nesso di causalità tra l’incidente e il servizio. Pertanto, l’evento non può essere qualificato come infortunio in itinere, e di conseguenza, non si può procedere al riconoscimento della pensione privilegiata.

Questo principio mira a evitare che comportamenti volontari e non necessari siano considerati come eventi riconducibili all’attività lavorativa, mantenendo così la coerenza e la giustizia nell’erogazione delle prestazioni previdenziali.

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**6. Conclusioni**

In conclusione, il giudizio della Corte dei Conti si fonda sulla considerazione che:

- La scelta di viaggiare con un collega, non essendo un obbligo di servizio, costituisce un atto volontario.
- L’incidente, anche se occorso nel tragitto di ritorno dal servizio, non è riconducibile direttamente all’attività lavorativa, ma a una decisione personale.
- La causa dell’incidente, come accertato dalla polizia stradale, è la distrazione del conducente, aspetto che non modifica la natura volontaria del comportamento.
- Pertanto, l’evento non può essere qualificato come infortunio in itinere, e di conseguenza, il militare non ha diritto alla pensione privilegiata.

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**7. Osservazioni finali**

La pronuncia della Corte dei Conti ribadisce il principio che la qualificazione di un evento come infortunio in itinere richiede un nesso causale diretto e imprescindibile tra attività di servizio e evento dannoso, escludendo comportamenti volontari o scelte personali che interrompono tale nesso. La decisione si inserisce nel quadro della tutela previdenziale e assicurativa, volta a garantire che solo gli eventi strettamente connessi all’attività lavorativa siano riconosciuti come infortuni in itinere con diritto a pensione privilegiata.

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**Nota**: Questo commento è di carattere generale e non sostituisce una consulenza legale specifica. Per situazioni analoghe o approfondimenti, si consiglia di consultare un avvocato specializzato in diritto militare e previdenziale.




 

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