Corte dei Conti 2026 - La sentenza in esame riguarda il riconoscimento del beneficio economico previsto dall’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010, che disciplina le condizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità insorte in attività di impiego nel settore militare. La norma prevede che, per ottenere il beneficio, l’infermità debba insorgere durante il rapporto di impiego.
Il punto centrale della controversia riguarda l’interpretazione dell’inciso contenuto nell’art. 1801 che condiziona il riconoscimento del beneficio alla insorgenza dell’infermità in costanza di rapporto di impiego, e la sua compatibilità con i principi di ragionevolezza e tutela costituzionale.
**FATTO e QUADRO FATTUALE**
Il ricorrente, arruolato nella Marina Militare, veniva dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare con parere della Commissione Medica Ospedaliera (CMO) di OMISSIS e transitava nei ruoli civili. Tuttavia, la stessa CMO aveva espresso un giudizio di idoneità all’impiego nelle aree funzionali civili, pur riconoscendo l’inidoneità al servizio militare.
Le patologie del ricorrente sono state ascritte alla Tabella A, categoria 7, e si sono insorte durante l’attività di servizio, soddisfacendo così i requisiti dell’art. 1801, che richiede che l’infermità insorga in costanza di rapporto di impiego.
**PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI E RILEVANZA DELLA SENTENZA**
La Corte richiama un principio consolidato, secondo cui la norma censurata – che condiziona il beneficio al riconoscimento della causa di servizio solo se l’infermità si manifesta durante il rapporto – risulta irragionevole e in contrasto con la ratio della norma stessa. La ratio dell’art. 1801 è quella di riconoscere un beneficio economico a prescindere dalla forma di insorgenza dell’infermità, purché questa sia insorta durante il rapporto di impiego.
In particolare, la Corte richiama la sentenza n. 6 del 2019, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1801 nella parte in cui condiziona il riconoscimento del beneficio alla insorgenza in costanza di rapporto di impiego, ritenendo che tale condizione costituisca una violazione del principio di ragionevolezza e dell’art. 3 Cost.
**CONSEGUENZE DELLA GIURISPRUDENZA**
La Corte dichiara quindi l’illegittimità costituzionale dell’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010 nella parte in cui limita il beneficio alla sola insorgenza in attività di servizio, riconoscendo che, ai fini dell’attribuzione del beneficio, è sufficiente che l’infermità sia insorta durante il rapporto di impiego, anche se non in attività di servizio attiva.
Nel caso specifico, le patologie del ricorrente si sono insorte durante l’attività di servizio, quindi il requisito normativo è soddisfatto, e il ricorso va accolto con riferimento alla domanda di riconoscimento del beneficio ex art. 1801.
**RILEVAZIONE DELLA PRESCRIZIONE E RICHIESTA DI INTERESSI E RIVALUTAZIONE**
La Corte rileva che il ricorrente ha presentato la prima richiesta di beneficio nel dicembre 2024, e quindi i ratei anteriori al 5 dicembre 2019 sono prescritti. Per i ratei maturati successivamente, si riconosce il diritto agli interessi legali, alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, e agli eventuali maggiori importi differenziali.
**CONCLUSIONI E IMPLICAZIONI**
- La sentenza conferma che il beneficio ex art. 1801 può essere riconosciuto anche se l’infermità si manifesta durante il rapporto di impiego, senza che questa debba essere necessariamente insorta in attività di servizio attiva.
- La norma censurata, nella parte in cui limita il beneficio, viola i principi di ragionevolezza e di tutela della dignità del lavoratore militare, in quanto non tutela adeguatamente chi ha contratto infermità in servizio.
- La pronuncia ha effetto retroattivo, riconoscendo il beneficio al ricorrente per le infermità insorte durante il rapporto di impiego.
**IMPLICAZIONI PRATICHE**
La sentenza apre la strada al riconoscimento del beneficio anche in altri casi analoghi, con una interpretazione più conforme ai principi costituzionali e alla ratio della norma. Le amministrazioni militari e previdenziali dovranno adeguarsi a questa interpretazione, riconoscendo i benefici ai soggetti che abbiano contratto infermità durante il rapporto di impiego, indipendentemente dalla data di insorgenza in attività di servizio.
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**In sintesi**, questa pronuncia rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei militari e nella corretta interpretazione delle norme sulla causa di servizio, garantendo una tutela più equa e conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e uguaglianza.
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