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23 aprile 2026

Cassazione 2026 - La sentenza affronta il tema dell’onere della prova in materia di indennità per ferie non godute, con particolare attenzione alla valenza probatoria dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro o funzionari degli enti previdenziali. La decisione conferma principi consolidati in giurisprudenza circa la distribuzione dell’onere della prova e la natura probatoria dei verbali ispettivi.

 

 

Cassazione 2026 -  La sentenza affronta il tema dell’onere della prova in materia di indennità per ferie non godute, con particolare attenzione alla valenza probatoria dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro o funzionari degli enti previdenziali. La decisione conferma principi consolidati in giurisprudenza circa la distribuzione dell’onere della prova e la natura probatoria dei verbali ispettivi.

**Contesto fattuale**

Una dipendente, cessato il rapporto di lavoro, richiede il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute per un periodo di novanta giorni, basandosi su un verbale ispettivo quale prova del credito. La questione centrale riguarda la validità probatoria di tale verbale e l’onere della prova di aver effettivamente lavorato nei giorni destinati alle ferie.

**Principi stabiliti dalla Cassazione**

1. **Onere della prova a carico del lavoratore**

   La Corte ribadisce che è a carico del lavoratore che agisce in giudizio l’onere di dimostrare di aver effettivamente lavorato nei giorni che avrebbe dovuto fruire come ferie. Questo principio si fonda sul fatto che l’attività lavorativa effettiva costituisce il fatto costitutivo del diritto all’indennità sostitutiva, ai sensi delle norme di diritto del lavoro e della giurisprudenza consolidata (Cass. n. 16603/2024; Cass. n. 9791/2020; Cass. n. 8521/2015).

   La Corte chiarisce che, anche se il datore di lavoro può avere maggiore facilità nel dimostrare l’effettiva fruizione delle ferie (ad esempio tramite documenti o registrazioni), ciò non esime il lavoratore dall’onere di provare di aver lavorato nelle date in questione per ottenere l’indennità.

2. **Valore probatorio dei verbali ispettivi**

   La Cassazione distingue tra i fatti attestati direttamente dal pubblico ufficiale (ispettore del lavoro, funzionario dell’ente previdenziale) e le valutazioni o ricostruzioni effettuate sulla base di documenti o elementi raccolti durante l’ispezione.

   - **Fatti attestati in presenza del pubblico ufficiale o da lui direttamente percepiti**: questi fanno piena prova fino a querela di falso, in quanto sono considerati fatti certi e verificabili.
   
   - **Valutazioni e ricostruzioni**: le parti di un verbale che riguardano interpretazioni, valutazioni o ricostruzioni sulla base di documenti non godono di tale presunzione di verità e sono liberamente apprezzabili dal giudice. La giurisprudenza richiama la sentenza Cass. SU. n. 916/1996, secondo cui i verbali di ispezione non costituiscono prova piena di tutte le circostanze ivi riportate, ma solo dei fatti materiali e diretti attestati dal pubblico ufficiale.

**Implicazioni pratiche**

- Per il lavoratore: è fondamentale che la prova di aver lavorato nei giorni di ferie sia concreta e diretta, non limitandosi a mere supposizioni o ad attestazioni di parte, ma preferibilmente supportata da elementi probatori che dimostrino l’effettivo svolgimento di attività lavorativa.

- Per il datore di lavoro: può fare affidamento sui verbali ispettivi come prova di fatti materiali (ad esempio, presenza del lavoratore sul posto di lavoro), ma deve essere consapevole che le valutazioni e le interpretazioni contenute nei verbali sono soggette a libera valutazione del giudice.

**Conclusione**

La pronuncia della Cassazione rafforza il principio secondo cui l’onere della prova dell’effettivo svolgimento delle ferie e del lavoro nei giorni destinati alle ferie ricade sul lavoratore che intende ottenere l’indennità sostitutiva. I verbali ispettivi costituiscono prova piena solo dei fatti attestati dal pubblico ufficiale in presenza o percepiti direttamente da lui, mentre le valutazioni o ricostruzioni devono essere scrutinabili dal giudice, che può valutarle liberamente.

Tale orientamento sottolinea l’importanza di una prova rigorosa e diretta in materia di ferie non godute, rafforzando il principio di correttezza probatoria e la tutela del buon andamento del processo lavorativo.

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**Riferimenti normativi e giurisprudenziali**

- Cass. n. 16603/2024
- Cass. n. 9791/2020
- Cass. n. 8521/2015
- Cass. SU. n. 916/1996
- Ordinanza Cass. 12 marzo 2026, n. 5694

**Nota finale**

La sentenza rappresenta un importante punto di riferimento per il diritto del lavoro e la prova in materia di ferie, ribadendo che l’effettività dei fatti e la loro dimostrazione concreta sono elementi qualificanti per il riconoscimento di crediti e diritti del lavoratore.



Cassazione -  5694/2026
Svolgimento del processo
1.Con sentenza n. 746/2019 il Tribunale di Agrigento aveva rigettato l’opposizione di B.B. al decreto emesso dal medesimo Tribunale con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di A.A., di Euro 2.321,04, a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute.
1.    Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’Appello di Palermo, in accoglimento dell’appello proposto da B.B. contro la suddetta sentenza e in riforma della stessa, revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 480/2013 e condannava l’appellata alla restituzione in favore dell’appellante di quanto da questi corrisposto in esecuzione del decreto ingiuntivo predetto e della sentenza di primo grado, oltre accessori; condannava altresì l’appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate per ogni grado.
2.    Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a) che il Tribunale, rilevato che la lavoratrice aveva fondato il proprio diritto sull’accertamento contenuto nel verbale unico della D.T.L. n. 24573 dell’8 novembre 2012, dopo aver ricordato che i verbali degli organi ispettivi sono atti pubblici ai sensi dell’art. 2699 c.c., aveva ritenuto che l’opponente, non avendo proposto avverso il predetto verbale la necessaria querela di falso ai sensi dell’art. 221 c.p.c., non avesse correttamente contestate le risultanze cui gli ispettori erano giunti, sicché ritenne non contestata la circostanza che alla conclusione del rapporto lavorativo, a dicembre 2010, la lavoratrice non avesse percepito l’indennità sostitutiva dovuta per i giorni di ferie non goduti, quantificati nel predetto verbale ispettivo in 94 giorni; b) che il datore di lavoro appellante aveva chiesto la riforma della decisione di primo grado, lamentandone l’erroneità sia nella parte in cui il Tribunale aveva affermato che l’accertamento ispettivo facesse fede fino a querela di falso, sia nella parte in cui non aveva ritenuto provato l’avvenuto godimento di un numero di giorni di ferie senz’altro superiori a quelli in realtà maturati.
3.    Tanto premesso, la Corte, richiamati i principi espressi da talune decisioni di legittimità in tema di valore probatorio dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, considerava che l’appellata, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, aveva inteso provare il diritto a percepire l’indennità sostitutiva di ferie, nella misura pari a 94 giorni, attraverso la produzione del predetto verbale ispettivo e la prova per testi a mezzo del funzionario procedente (teste C.C.).
4.    Riesaminate le risultanze processuali, la Corte giungeva alla conclusione che, complessivamente, tra il 2007 e il dicembre 2010, la lavoratrice aveva maturato 73 giorni di ferie e, che poiché pacificamente aveva goduto di 46 giorni (23 nel 2007 e 23 nel 2008), l’indennità sostitutiva per ferie non godute avrebbe dovuto essere parametrata a n. 27 giorni di lavoro; tenuto conto che il datore di lavoro, a mezzo assegno del 6 dicembre 2010, aveva già corrisposto un’indennità sostitutiva pari a 48 giorni di ferie non godute, il decreto ingiuntivo opposto non poteva essere confermato.
5.    Avverso tale decisione A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e successiva memoria.
6.    Resiste l’intimato con controricorso.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2699 e 2700 cod. civ.; degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del Decreto Legislativo 23/04/2004, n. 124 Art. 10, n. 5, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. per non aver ritenuto la Corte di Appello che il verbale di accertamento dell’Ispettorato del Lavoro fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti”.
1.    Con il secondo motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1453, 2697, 2729, 2730 e 2735 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. laddove la Corte territoriale non ha ritenuto adempiuto (anche) in via presuntiva l’onere probatorio da parte della lavoratrice dell’avvenuta prestazione di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale perché prestato nei giorni destinati a ferie; e non ha attribuito efficacia probatoria di confessione stragiudiziale alle buste paga dal 2006 al 2010 prodotte dalla lavoratrice.
La sentenza impugnata è viziata, innanzitutto, per violazione dei principi relativi al riparto dell’onere della prova”.
1.    Con il terzo motivo denuncia “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché degli artt. 116 e 253 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per mancanza del contenuto minimo della motivazione o carattere “apparente” della stessa, rispetto ai motivi di appello”.
Deduce che la “Corte territoriale ha inopinatamente accolto il gravame del datore di lavoro esaminando la sola prova testimoniale della teste D.D., interpretandola in maniera errata e ritenendola ammissibile e veritiera non già alla luce di altri elementi di prova acquisiti al processo, bensì in ragione di personali ed arbitrarie congetture, peraltro prive della pur necessaria concludenza”.
Assume, ancora, che la stessa Corte “ha omesso di esaminare e valutare la prova testimoniale dell’Ispettore del lavoro C.C. e la prova per interpello del datore di lavoro, attribuendo valore probatorio esclusivo al registro delle presenze, che essendo un documento di provenienza aziendale, poteva fornire elementi di prova solo contro l’impresa, non già a suo favore, senza tener conto del contenuto totalmente contrario delle buste paga, dalle quali non risultava il godimento di ferie”.
1.    Con il quarto motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. laddove la Corte di appello ha condannato la lavoratrice al pagamento delle spese di lite, sebbene sussistessero gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese tra le parti, posto che la lavoratrice aveva azionato la domanda monitoria sulla base di un atto pubblico (verbale dell’Ispettorato del lavoro) e sulla base delle buste paga elaborate dal medesimo datore di lavoro”.
2.    Il primo motivo è infondato con profili d’inammissibilità.
3.    Come già accennato in narrativa, la Corte di merito, dopo aver richiamato i principi espressi in Cass., sez. un., n. 916/1996, circa il valore probatorio dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, si è specificamente riferita a Cass. n. 6565/2007, che aveva precisato il valore probatorio disomogeneo (in un triplice livello di attendibilità) che un verbale del genere può rivestire.
6.1. Ha, quindi, rilevato: “Si legge nel predetto verbale che gli ispettori, presa visione degli “elenchi riepilogativi mensili delle ferie e dei permessi ROL ed ex festività maturate dal 2007 al 2010″, hanno quantificato in 94 e non già in soli 48 (come invece risultava dall’ultima busta paga) i giorni di ferie non goduti tra il novembre 2007 e il dicembre 2010” (così alla facciata 3 dell’impugnata sentenza).
Successivamente la Corte stessa, dopo ulteriori considerazioni riferite a differenti emergenze processuali, ha osservato: “Ed invero, da un lato non può non tenersi conto del fatto che, come emerge dal verbale ispettivo dell’8 novembre 2012, i funzionari hanno fatto riferimento a (non meglio precisati) “elenchi riepilogativi mensili delle ferie e dei permessi” goduti dalla appellata, elenchi che tuttavia non risultano agli atti del presente giudizio” (così alla facciata 5 della sua sentenza).
1.    Deduce ora la ricorrente che dal ridetto verbale risultava che “i funzionari avevano personalmente esaminato il libro unico del lavoro, i prospetti paga e gli elenchi riepilogativi mensili delle ferie e dei permessi per ROL ed ex festività maturate dal 2007 al 2010 per la ex dipendente A.A., constatando che “l’esame documentale dell’ultimo quinquennio, contrariamente a quanto riportato nel prospetto paga del mese di dicembre 2010, ha posto in risalto l’erogazione in misura inferiore sia dell’indennità per ferie non fruite (da calcolarsi su 94 giorni e non su 48 giorni) che della R.O.L. ed ex festività (da calcolarsi su 254 ore non su 55 ore).
Non sono risultate concesse le ferie dell’anno 2008, pur ricorrendone i presupposti”, (vedasi verbale ispettivo riprodotto integralmente – allegato 1)”.
7.1. A detta della ricorrente, quindi, si tratterebbe “di risultato dell’attività di percezione sensoriale dei verbalizzanti, priva di ogni elaborazione e valutazione critica, dotata di efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c., la quale, a prescindere dall’acquisizione in giudizio degli elenchi riepilogativi mensili delle ferie e dei permessi, doveva essere posta a base della decisione”.
1.    Osserva, allora, il Collegio che la censura è inammissibile dove vi si sostiene un contenuto parzialmente diverso del verbale ispettivo da quello considerato dalla Corte distrettuale: secondo la ricorrente, infatti, la parte di tale atto che farebbe fede fino a querela di falso si riferirebbe, non solo agli “elenchi riepilogativi mensili delle ferie e dei permessi ROL ed ex festività maturate dal 2007 al 2010”, come sostenuto per due volte dalla Corte, ma anche al “libro unico del lavoro” ed ai “prospetti paga”; così proponendo un accertamento fattuale differente da quello dei giudici di secondo grado, che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.
8.1. In ogni caso, la doglianza è priva di fondamento perché anche secondo l’assunto della ricorrente il verbale ispettivo in parte qua non attesta sicuramente fatti avvenuti in presenza di pubblici ufficiali o da loro compiuti, e nemmeno da essi conosciuti “senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale”, bensì riflette una vera e propria valutazione degli stessi operata in base all’esame degli “elenchi riepilogativi mensili” in questione (per la Corte soltanto di essi “non meglio precisati”), le cui risultanze per giunta in sede ispettiva sono state giudicate in contrasto con quanto risultava dall’ultima busta paga.
1.    Condivisibilmente, perciò, la Corte d’Appello non ha attribuito fede privilegiata alla parte del verbale ispettivo cui si riferisce la ricorrente e l’ha considerata e valutata unitamente alle ulteriori emergenze probatorie.
2.    Anche il secondo motivo è infondato con taluni profili d’inammissibilità.
3.    In primo luogo, correttamente la Corte, nella propria valutazione del caso, aveva premesso che sulla lavoratrice appellata incombeva l’onere probatorio, richiamando Cass. n. 26985/2009 (cfr. facciata 3 della motivazione).
4.    Infatti, come di recente ribadito (v. nella motivazione Cass. n. 16603/2024), è costante l’orientamento di legittimità per cui il lavoratore che, una volta cessato il rapporto (come nel caso che ci occupa in cui è pacifico che il rapporto cessò nel dicembre 2010), agisca in giudizio per chiedere la corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l’espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell’indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l’avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (v. Cass. n. 10956 del 1999; n. 22751 del 2004; n. 26985 del 2009, richiamata dalla Corte territoriale; n. 8521 del 2015; n. 7696 del 2020; n. 9791 del 2020).
5.    Per il resto, la censura è inammissibile.
Da un lato, la ricorrente non si confronta con la diffusa motivazione resa dalla Corte d’Appello per chiarire l’efficacia probatoria da annettersi nella specie al libro matricola e alle buste paga (cfr. facciate 4-5 dell’impugnata sentenza).
D’altro lato, asserisce che i cedolini in questione, cui attribuisce valenza confessoria, dimostrerebbero “il mancato godimento delle ferie retribuite nella misura contemplata dal CCNL nel periodo dal 2006 al 2010”, e non invece “l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati”, che era onere della lavoratrice dimostrare.
Inoltre, non considera affatto che la Corte all’esito della sua valutazione probatoria ha ritenuto: a) che la lavoratrice abbia fruito di 23 giorni di ferie sia nel 2007 che nel 2008, mentre, per quanto riguardava gli anni successivi (2009 e 2010), era lo stesso datore di lavoro ad ammettere che la lavoratrice non aveva fruito di ferie; b) che, tuttavia, nel 2010, la lavoratrice neanche aveva maturato ferie, mentre nel 2009 aveva maturato 26 giorni di ferie; c) che l’indennità sostitutiva per ferie non godute avrebbe dovuto essere parametrata a n. 27 giorni di lavoro; d) che il datore di lavoro, a mezzo assegno del 6 dicembre 2010, aveva già corrisposto un’indennità sostitutiva pari a 48 giorni di ferie non godute; vale a dire un numero di giorni superiore a quello calcolato dalla Corte (v. in extenso facciate 6-7).
1.    Il terzo motivo è inammissibile.
2.    Le Sezioni unite di questa Corte hanno di recente ribadito che la riformulazione del n. 5 del comma primo dell’art. 360 c.p.c. (come già più volte vagliata dalle stesse Sezioni unite a partire da Sez. un. n. 8053/2014) “ha poi determinato il rifluire nel n. 4 dell’articolo 360 c.p.c., per il tramite delle norme che impongono al giudice l’obbligo di motivazione, del vizio motivazionale nella quadruplice (o forse meglio duplice, giacché le prime due ipotesi attengono all’esistenza della motivazione, le altre due alla sua tenuta logica) nota declinazione che le Sezioni Unite ne hanno dato: la “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico” e la “motivazione apparente”; il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e “la motivazione perplessa e obbiettivamente incomprensibile”. In questo caso – occorre evidenziare per quanto si dirà più avanti – il vizio è testuale, come lo era in precedenza il vizio motivazionale regolato dal previgente n. 5 dell’articolo 360 (la cosa è scontata, solo a titolo di esempio si cita tra le tante Cass., Sez. Un., 11 giugno 1998, n. 5802)” (così nel par. 10.9. di Cass., sez. un., 5.3.2024, n. 5792).
3.    Ebbene, come risulta chiaramente (già dalla sintesi di parte sopra riportata, e meglio) dallo sviluppo della censura in esame (v. pagg. 8-9 del ricorso), la ricorrente, in realtà, non deduce il prospettato vizio di motivazione “apparente”, ma svolge una critica dell’apprezzamento probatorio operato dalla Corte d’Appello, peraltro facendo valere essenzialmente elementi extratestuali rispetto all’impugnata sentenza quali le dichiarazioni del testimone C.C. e “la prova per interpello del datore di lavoro”, laddove l’anomalia motivazionale, nei limiti in cui è ammissibile in sede di legittimità, dev’essere dedotta a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. anche, ex plurimis, Cass., sez. un., n. 37406/2022).
4.    Infine, è infondato il quarto motivo.
5.    Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte Suprema, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (così, ex mu/tis, Cass. n. 24056/2021, n. 23877/2021, n. 26912/2020, n. 24502/2017).
6.    Dunque, a fronte della soccombenza conclusiva della lavoratrice, risulta incensurabile in questa sede di legittimità la condanna della stessa al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nel merito in conformità al principio di causalità/soccombenza di cui all’art. 91, comma primo, c.p.c.
7.    La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

 

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