Tar 2026 - Il presente atto rappresenta un ricorso gerarchico proposto dall’Appuntato Scelto ‘QS’, attualmente in servizio presso la Sezione Gestione Patrimoniale della Legione Carabinieri X, avverso una sanzione disciplinare di natura sostanzialmente ritorsoria e disciplinare, consistente in un “Rimprovero” irrogato dal Capo Servizio Amministrativo Regionale con lettera datata 11 marzo (OMISSIS).
**Contesto e oggetto del ricorso**
Il ricorrente contesta la legittimità e la correttezza della sanzione disciplinare, e tramite il presente atto ha impugnato specificamente la determinazione nr.-OMISSIS- del 27 giugno (OMISSIS), con la quale il Comandante della Legione Carabinieri “XX” ha rigettato il ricorso gerarchico presentato dal medesimo, ai sensi dell’art. 1366 del D. Lgs. n. 66/2010, in applicazione dell’art. 1 del D.P.R. 1199/1971.
**Aspetti di diritto rilevanti**
1. **Legittimità del procedimento disciplinare e del ricorso gerarchico**
L’art. 1366 del D. Lgs. n. 66/2010 disciplina il procedimento di impugnazione gerarchica, che consente al dipendente di contestare le sanzioni disciplinari adottate dall’autorità che le ha irrogate. La normativa prevede che il ricorso possa essere proposto entro termini specifici e che la decisione di rigetto debba essere motivata, rispettando i principi di correttezza e di buon andamento dell’azione amministrativa.
2. **Valutazione del motivo di ricorso**
Il ricorrente, contestando il “Rimprovero”, può aver sollevato motivazioni di illegittimità, eccesso di potere, difetto di motivazione, o violazioni di norme procedurali e sostanziali. La motivazione della decisione di rigetto del ricorso deve essere analizzata nel rispetto di tali principi.
3. **Applicazione delle norme**
- **Art. 1 del D.P.R. 1199/1971**: Questo articolo disciplina le procedure e le modalità di contestazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei militari e delle forze di polizia, prevedendo che il procedimento debba essere improntato ai principi di imparzialità, trasparenza e partecipazione.
- **Norme di settore**: La materia disciplinare militare è regolata da norme speciali, tra cui il Codice Disciplinare dell’Arma dei Carabinieri, che specifica i tipi di sanzioni, i procedimenti, e i diritti del dipendente.
4. **Valutazione della proporzionalità e legittimità della sanzione**
Il “Rimprovero” rappresenta una sanzione disciplinare di lieve entità, ma la sua legittimità dipende dalla corretta applicazione delle norme e dalla motivazione adeguata. La contestazione può riguardare anche la fondatezza di fatti contestati o l’applicazione corretta delle sanzioni.
**Conclusioni**
Il ricorso gerarchico, proposto dall’Appuntato ‘QS’, si inserisce in un contesto di tutela del diritto del militare ad un procedimento equo e rispettoso delle norme di legge e di settore. La decisione di rigetto del ricorso da parte del Comandante della Legione “XXX” deve essere valutata sotto il profilo della motivazione e della corretta applicazione delle norme disciplinari.
In presenza di eventuali vizi procedurali, motivazioni insufficienti o contraddizioni, il ricorrente può approfondire l’istanza di annullamento o impugnare ulteriormente le decisioni di livello superiore, ove previsto.
**Nota conclusiva**
Per una valutazione più approfondita, sarebbe opportuno analizzare gli atti specifici del procedimento, le motivazioni della sanzione, e la documentazione relativa alla contestazione e alle difese del ricorrente. Solo così si può verificare la fondatezza delle contestazioni e l’eventuale illegittimità della sanzione irrogata.
Pubblicato il 22/01/2026
N. 01320/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11962/OMISSIS REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11962 del OMISSIS, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati x
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del Provvedimento -OMISSIS- – P CSP: -OMISSIS- Prot. Arma -OMISSIS- del 27.6.OMISSIS, emesso dal Comando Legione Carabinieri ‘XX' – SM – Ufficio Personale – a firma del Comandante, Gen. D. -OMISSIS-, notificata in pari data, con il quale si rigetta il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare, anch'essa specificamente qui impugnata, del ‘Rimprovero' irrogata dal Capo Servizio Amministrativo – Col. amm. -OMISSIS-, del Comando Legione Carabinieri ‘XX', con provvedimento n. di prot. -OMISSIS- di prot. dell'11.3.2021
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali o collegati anteriori e successivi, ancorché non conosciuti dal ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, attualmente effettivo quale Appuntato Scelto ‘QS’ al Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Patrimoniale della Legione Carabinieri X, contesta la sanzione disciplinare di corpo del “Rimprovero” irrogatagli dal Capo Servizio Amministrativo Regionale con lettera nr.-OMISSIS- datata 11 marzo OMISSIS.
Con l’odierno ricorso ha impugnato segnatamente la determinazione nr.-OMISSIS- del 27 giugno OMISSIS, con la quale il Comandante della Legione Carabinieri “XX” ha rigettato il ricorso gerarchico presentato, ai sensi dell’art. 1366 D. Lgs. n. 66/2010 in relazione all’art. 1 D.P.R. 1199/1971, al fine di ottenere l’annullamento della suddetta sanzione disciplinare.
Il gravame è affidato ai seguenti motivi di ricorso:
1. Eccesso di potere – violazione di legge -art. 1397, comma 2 lett. a) e art. 1398 C.O.M. – inosservanza del principio di terzietà – violazione dell’art. 3 della L. 241/90 – violazione del principio di corrispondenza;
2. Eccesso di potere – violazione dell’art. 3 L. 241/90 - Insufficienti motivazioni - Manifesta illogicità e irragionevolezza – violazione e falsa applicazione dell’art. 748 DPR 90/2010 – eccesso di potere - Difetto dei presupposti e illogicità manifesta – Violazione dell’art. 1472 del C.O.M. – Eccesso di potere.
Il Ministero intimato, costituito in giudizio in resistenza, ha depositato documenti e una memoria difensiva, con cui, contestato quanto ex adverso svolto, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha replicato con memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza straordinaria del 24 ottobre 2025, svolta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Si controverte della legittimità della sanzione disciplinare di corpo del “Rimprovero” irrogata dal Capo Servizio Amministrativo al ricorrente, Appuntato Scelto Qualifica Speciale, addetto alla Sezione Gestione Patrimoniale del Servizio Amministrativo della Legione XX, per la mancanza compendiata nella seguente motivazione:
“Graduato dell’Arma dei Carabinieri:
- il 26 novembre 2021, nel corso della trasmissione televisiva “L’Aria che Tira”, di rilievo nazionale, andata in onda sul canale “La7”, dalle ore 11:00 alle 13:30, alla quale partecipava per ragioni di natura privata, senza darne preventiva comunicazione, presentandosi quale appartenente dell’Arma dei Carabinieri, esprimeva, per fatti connessi al servizio e alla condizione di stato, la propria posizione soggettiva, sostenendo l’incostituzionalità dei provvedimenti normativi per il contenimento dell’emergenza pandemica in atto, di cui l’Istituzione è chiamata a garantire l’osservanza, inducendo finanche la conduttrice del programma alla necessità di precisazioni e a richiamare i doveri di appartenenza all’Arma dei Carabinieri connessi con le specifiche funzioni di controllo demandate ai militari;
- il 13 dicembre 2021, nel corso della trasmissione televisiva “L’Aria che Tira”, di rilievo nazionale, andata in onda sul canale “La7”, dalle ore 11:00 alle 13:30, interveniva, a titolo personale, per fatti connessi al servizio e alla condizione di stato, contestando le scelte operate dal legislatore in materia di vaccinazione obbligatoria Covid-19 per il comparto sicurezza.
Tale condotta è risultata in contrasto con gli artt.748, comma 5, lett. b), 712, 713 e 717 del D.P.R. nr.90/2010 (T.U.O.M.)”.
All’irrogazione della sanzione disciplinare di cui è causa, si è giunti all’esito di un procedimento, che è possibile scomporre nelle seguenti fasi salienti:
– il Comando ha trasmesso al Capo Servizio Amministrativo legionale, per l’esame di competenza, le missive, datate 27 novembre 2021 e 14 dicembre 2021, dell’Ufficio Operazioni del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, corredate della trascrizione degli interventi dell’App. Sc. Q.S. -OMISSIS- nella trasmissione televisiva “L’aria che Tira”, andata in onda su “La7” nei giorni 26 novembre 2021 e 13 dicembre 2021, avente a tema l’obbligatorietà della vaccinazione contro le infezioni da “Covid-19” e del “Green Pass”;
– il predetto Comandante di Reparto con atto datato 15 dicembre 2021, notificato in pari data, ha comunicato al graduato l’avvio del procedimento disciplinare mediante la contestazione dell’addebito relativo alle dichiarazioni rese nel corso della trasmissione televisiva andata in onda il giorno 26 novembre 2021;
- in data 24 dicembre 2021 si è integrata la contestazione con l’ulteriore addebito per le dichiarazioni rese durante la partecipazione alla trasmissione televisiva in data 13 dicembre 2021;
- l’interessato, conseguentemente, nelle date 27 dicembre 2021 e 3 gennaio OMISSIS, ha esercitato l’accesso partecipativo e, il successivo 7 febbraio OMISSIS, ha prodotto le memorie difensive, in cui ha chiesto di essere prosciolto da ogni addebito, avendo reso le dichiarazioni contestate, nel corso delle partecipazioni ad un programma televisivo, in qualità di Segretario Generale di UNARMA (Associazione Sindacale Carabinieri);
- in data 11 marzo OMISSIS è stato adottato il provvedimento sanzionatorio, di cui è causa.
Fermo quanto sopra ricostruito in fatto, è possibile procede allo scrutinio delle censure articolate nell’atto introduttivo del giudizio.
Con la prima doglianza parte ricorrente sostiene che nell’istaurazione del procedimento disciplinare non sono stati rispettati né i principi dettati dall’art. 1397, comma 3, lett. a) né quelli dell’art. 1398 del C.O.M. – Codice dell’Ordinamento Militare, che così specificamente dispongono, per la parte qui di interesse:
- art. 1397, comma 3, lett. a) “Se il superiore che ha rilevato l'infrazione e il militare che l'ha commessa appartengono allo stesso corpo, il rapporto è inviato: … b) per via gerarchica al comandante del corpo, se trattasi di militare di altro reparto”;
- art. 1398: “Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo”.
La doglianza deve essere disattesa.
Innanzitutto, deve essere esclusa la predicabilità della violazione dell’art. 1397 C.O.M. per le ragioni che sono state puntualmente esposte nella impugnata determinazione nr. -OMISSIS- del 27 giugno OMISSIS, con la quale il Comandante della Legione Carabinieri “XX” ha rigettato il relativo ricorso gerarchico, dove in proposito correttamente viene chiarito: “il rapporto disciplinare è stato redatto dal Capo del II Reparto del Comando Generale da cui dipende l’Ufficio Operazioni, in linea con l’art.1397 del C.O.M., secondo cui: “Il rapporto deve indicare con chiarezza e concisione ogni elemento di fatto obiettivo, utile a configurare esattamente l’infrazione. …” (co. 2). ... I Generali, …, inviano il rapporto direttamente al Comandante del Corpo da cui dipende il militare che ha commesso l’infrazione” (co. 6). … [il quale] … se l’infrazione indicata nel suddetto rapporto è prevista tra i comportamenti punibili con la consegna di rigore (co. 7) … [instaura, nella propria competenza, il procedimento disciplinare, altrimenti, come praticato nel caso di specie, la riconduce nella potestà sanzionatoria del Comandante di Reparto]”.
Quanto alla reattività dell’autorità nell’instaurazione del procedimento disciplinare, il Collegio osserva che dalla locuzione “senza ritardo” prevista dagli artt. 1398 e 1399 debba evincersi la natura ordinatoria dei termini del procedimento disciplinare di cui il ricorrente asserisce l'inosservanza.
Per costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, la clausola “senza ritardo” reca una “regola di ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti”, che postula il contemperamento dell'esigenza dell'Amministrazione “di valutare con ponderazione il comportamento dell'incolpato sotto il profilo disciplinare con quella di evitare che un'eccessiva distanza di tempo dai fatti possa rendere più difficile per l'inquisito l'esercizio del diritto di difesa. L'espressione normativa deve essere dunque intesa non nel senso che l'avvio debba avvenire immediatamente, bensì secondo la ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti, da valutarsi considerando la gravità della violazione e la complessità degli accertamenti preliminari e dell'intera procedura” (ex multis Cons. Stato sez. II, n. 5344 del 2023; Cons. Stato sez. II, n. 3720 del OMISSIS; n. 6058 del 2020; Cons. Stato, sez. II, n. 1296 del 2020; Cons. Stato sez. IV, n. 1779 del 2010).
Applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, il Collegio ritiene, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, che – in disparte a quanto sarà osservato infra circa la pec inviata ai fini della necessaria preventiva comunicazione - il Comando competente non sia incorso in alcun ritardo rilevante, avendo dato, a fronte di un fatto del 26 novembre 2021, avvio al procedimento disciplinare in data 15 dicembre 2021, in tempi quindi ragionevoli e pienamente fisiologici.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il primo motivo di ricorso deve essere respinto.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di insufficienza, illogicità e irragionevolezza della motivazione nei provvedimenti che hanno portato alla irrogazione della sanzione disciplinare ad al rigetto del ricorso gerarchico.
Il Collegio, di contro, osserva che, in linea con la previsione di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990, il provvedimento disciplinare contestato rappresenta i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, dovendosi peraltro escludere il prospettato travisamento dei fatti.
In relazione alle dichiarazioni rese dal ricorrente in occasione delle sue partecipazioni ad una trasmissione televisiva al militare ricorrente si rimprovera, in particolare, di non averne dato la necessaria preventiva comunicazione e di aver sostenuto “l’incostituzionalità dei provvedimenti normativi per il contenimento dell’emergenza pandemica in atto, di cui l’Istituzione è chiamata a garantire l’osservanza, inducendo finanche la conduttrice del programma alla necessità di precisazioni e a richiamare i doveri di appartenenza all’Arma dei Carabinieri connessi con le specifiche funzioni di controllo demandate ai militari”.
Detta condotta è stata ritenuta in contrasto con le seguenti disposizioni del T.U.O.M. (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), di cui al d.P.R. 90/2010:
- art. 748, comma 5, lett. b), secondo cui: “Il militare deve, altresì, dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente: …b) degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio”.
- art. 712, che prevede, tra l’altro, che con il giuramento s’impegna ad operare per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate con assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane, con disciplina e onore, con senso di responsabilità e consapevole partecipazione.
- art. 713 secondo cui il militare “… deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l’esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell’istituzione cui appartiene …” e “deve essere di esempio nel compimento dei doveri”;
- art. 717, in base al quale “[i]l senso di responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate”.
Con specifico riferimento alla rilevata inosservanza della previsione di cui all’art. 748, comma 5, lett. b), il ricorrente reagisce deduce un travisamento dei fatti, visto che entrambe le partecipazioni televisive sono state precedute da comunicazioni inviate con pec inviate in data rispettivamente 25 novembre e 11 dicembre 2021 (v. .
Al riguardo, il Collegio evidenzio, in particolare che, nella memoria difensiva del 7 febbraio OMISSIS, il militare rappresenta, in relazione alla partecipazione alla trasmissione televisiva del 26 novembre 2021 di avere “mandato, NON in forma privata come indicato nella contestazione disciplinare, bensì come Segretario Generale dell’Associazione Sindacale, e quindi per mezzo dell’indirizzo di Posta Certificata “unarmaasc@pec.it”, all’indirizzo dell’Arma dei Carabinieri “XX@pec.carabinieri” una comunicazione avente ad oggetto: “Partecipazione trasmissione televisiva”, di cui sussiste regolare ricevuta di consegna”.
Quanto testé riportato, unitamente a quanto emerge dall’esame complessivo degli atti di causa (v. ricevute pec del 25 novembre e 11 dicembre 2021, di cui agli allegati n. 7 e 8 del Ricorso), ad avviso del Collegio, conferma la correttezza del potere sanzionatorio esercitato, visto che l’interessato non ha direttamente inviato la necessaria preventiva comunicazione, in qualità di militare, al proprio Comando.
Il militare, infatti, ha inviato entrambe le comunicazioni di partecipazione alle trasmissioni televisive in qualità di Segretario Generale dell’UNARMA, Associazione professionale a carattere sindacale tra militari, dall’indirizzo pec di questa associazione (“unarmaasc@pec.it”) – non utilizzando, quindi, una casella di posta elettronica personale (i.e. pec del ricorrente o indirizzo e-mail istituzionale del ricorrente) - all’indirizzo pec dell’Ufficio Relazioni Sindacali e Rappresentanza Militare del Comando Generale (“crm36736@pec.carabinieri”) - non già a quello del proprio Comando, come richiesto dall’art. 748 richiamato (“Il militare deve … comunicazione al proprio comando o ente”) -.
Quanto alle residue contestate violazioni del T.U.O.M., tenuto anche conto della discrezionalità che caratterizza l’esercizio disciplinare, il Collegio giudica non irragionevole la valutazione compiuta dalla p.a., risultando le dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso delle due diverse partecipazioni a una trasmissione televisiva - circa la ritenuta incostituzionalità delle norme relative all’obbligo vaccinale stabilito per il comparto sicurezza in conseguenza del fenomeno epidemiologico da Covid-19, il cui rispetto l’Istituzione di appartenenza è tenuta a garantire - suscettibili di condizionare l’esercizio delle sue funzioni nonché di ledere il prestigio e la realizzazione dei fini istituzionali dell’istituzione, tenuto conto della difficoltà di contenerne l’espansione e l’impatto, vista la diffusione attraverso il mezzo televisivo.
Ciò appare tanto più vero alla luce di quanto rappresentato dalla difesa erariale nella memoria di costituzione circa l’accentramento, nel periodo di contingenza dovuto al fenomeno epidemiologico da Covid-19, delle comunicazioni relative alle disposizioni di settore per l’Arma dei Carabinieri nel Comando Generale, organo di vertice preordinato come punto di riferimento, in modo da garantire il recepimento, l’armonizzazione e l’esatta applicazione delle stesse ed evitare equivoci e sovrapposizioni.
E, al riguardo, neanche giova all’interessato sostenere che le interviste, nel corso delle quali sono state espresse critiche riguardo all’obbligo vaccinale, siano state rese in qualità di Segretario Generale dell’Associazione sindacale, visto che quanto alle attività svolte da militari con carica sindacale bisogna tenere conto che si tratta di personale in servizio attivo, tenuto, comunque, ad osservare i doveri connessi al giuramento prestato, al grado rivestito, alla tutela del segreto e al riserbo dovuto sulle questioni militari nonché a rispettare le norme di contegno, che richiedono al militare, in ogni circostanza, una condotta esemplare a salvaguardia del prestigio istituzionale, anche al di fuori del servizio e/o nella manifestazione del pensiero.
In questo termini si è espresso il Supremo Consesso in una recente sentenza (Cons. stato, Sez. II, n. 3165/2020), che ha evidenziato che la libertà sindacale non può comportare l’automatica estensione al personale militare di tutti i diritti e le prerogative sindacali, riconosciuti dal diritto comune o da speciali settori amministrativi non pienamente assimilabili all’ordinamento militare:
“ove si riconoscesse la possibilità di dismettere temporaneamente l’uniforme, nel contempo ammantandosi della veste del privato cittadino per il solo tramite di un sodalizio, per quanto idealisticamente apprezzabili ne siano le finalità, per pretermettere le regole intrinseche dell’ordinamento di appartenenza, non è chi non veda la facilità di aggiramento delle stesse, con grave nocumento della funzionalità del sistema che anche dalla loro compattezza trae il proprio prestigio e la propria autorevolezza”;
Peraltro, il Collegio osserva che il provvedimento disciplinare gravato deve ritenersi, anche a fronte della reiterazione, proporzionato ai fatti addebitati all’odierno ricorrente e correttamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che ne hanno reso necessaria l’adozione, visto anche il lieve grado di afflittività della sanzione disciplinare di corpo del “rimprovero” (art. 1360 del C.O.M.), che invero è la sanzione disciplinare meno gravosa tra quelle soggette a trascrizione.
In definitiva, anche il secondo motivo di ricorso è da ritenere, pertanto, complessivamente infondato.
Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto, in quanto infondato.
Sussistono giustificate ragioni, considerata la specificità della fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Domenico De Falco, Consigliere
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonietta Giudice Alessandro Tomassetti
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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