Decisione del Tribunale di Milano 10 dicembre 2025, n. 5219, riguardante i rider e i diritti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) in ambito di salute e sicurezza sul lavoro
1. **Contesto e premessa normativa**
Il caso si inserisce nel quadro di evoluzione giurisprudenziale e normativa circa la qualificazione del rapporto di lavoro dei rider, spesso inquadrato come attività di collaborazione autonoma o di lavoro parasubordinato, e quindi soggetto alle norme sulla salute e sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive direttive.
Il legislatore, con la norma di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 81/2015, ha esteso implicitamente le tutele proprie del lavoro subordinato a collaborazioni organizzate dal datore di lavoro mediante piattaforme digitali, riconoscendo la possibilità di applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche in assenza di un rapporto formale di subordinazione, laddove sussistano le caratteristiche di organizzazione del lavoro e controllo tipiche.
2. **Diritti del RLST e obblighi del datore di lavoro**
Il RLST, designato ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, ha diritto a:
- Essere consultato preventivamente riguardo alle questioni di salute e sicurezza;
- Ricevere tutte le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi;
- Attivare le procedure di consultazione e, se necessario, ricorrere alle autorità competenti nel caso di inadempimenti.
La decisione conferma che il RLST di una società di food delivery, in questo caso, ha esercitato correttamente tali attributi anche in un contesto di attività di rider, riconoscendo il suo ruolo fondamentale di rappresentanza e controllo.
3. **Qualificazione del rapporto di lavoro dei rider**
Il Tribunale ha sottolineato che, anche in assenza di elementi tipici di subordinazione ex art. 2094 c.c., i rider sono soggetti a un’organizzazione del lavoro che, ai sensi dell’art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015, rende applicabile la disciplina del lavoro subordinato:
- Prestazioni prevalentemente personali e continuative;
- Modalità di esecuzione organizzate dal committente, compresa l’organizzazione tramite piattaforme digitali.
Inoltre, la giurisprudenza consolidata (es. App. Torino, 4 febbraio 2019) riconosce che i rider sono soggetti a un’eterorganizzazione del lavoro, con elementi di autonomia ma comunque soggetti a controllo e organizzazione da parte dell’impresa, che giustificano l’applicazione delle tutele del lavoro subordinato.
4. **Rischi specifici e obblighi di tutela**
Il Tribunale ha evidenziato che i rider sono esposti a molteplici rischi (tra cui traffico, cadute, esposizione a fattori climatici, aggressioni, burnout e tecnostress), e che le normative sulla sicurezza devono essere applicate anche a questa categoria, in conformità con la giurisprudenza e la normativa europea (Direttiva 2024/2831).
In particolare, si sottolinea che:
- I dispositivi di protezione individuale devono essere forniti e utilizzati;
- La valutazione dei rischi (DVR) deve considerare tutte le variabili, comprese gravidanza, età, genere, provenienza e tipologia contrattuale;
- Il DVR deve essere oggetto di confronto e consultazione preventiva con il RLST.
Il giudice ha ritenuto insufficiente il DVR predisposto dalla società, che non aveva considerato adeguatamente i rischi specifici e non aveva coinvolto il RLST nel processo di valutazione.
5. **Applicazione della normativa e giurisprudenza di riferimento**
Il Tribunale ha richiamato diversi precedenti giurisprudenziali che consolidano l’applicazione delle norme di sicurezza ai rider, anche con riferimento a:
- La fornitura di dispositivi di protezione contro il contagio da Covid-19;
- La tutela contro rischi climatici e ondate di calore;
- La formazione e l’informazione sui rischi specifici dell’attività.
La Cassazione (n. 28772/2025) ha riconosciuto che le modalità operative dei rider, anche con sistemi di autonomia, sono comunque caratterizzate da un’eterorganizzazione che giustifica l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato.
6. **Implicazioni pratiche e conseguenze**
L’ordinanza del Tribunale di Milano stabilisce che:
- Il rapporto dei rider, pur formalmente autonomo, deve essere considerato alla stregua di un rapporto di lavoro subordinato per gli aspetti di sicurezza e tutela della salute;
- Le società di food delivery devono assicurare la corretta valutazione dei rischi, coinvolgendo il RLST, e attuare tutte le misure preventivi e protettive;
- Il DVR deve essere rivisto e ampliato per includere rischi climatici e altri rischi specifici, con un confronto preventivo con il RLST.
7. **Conclusioni**
La pronuncia del Tribunale di Milano rappresenta un importante passo verso il riconoscimento di diritti e tutele più estesi ai rider, evidenziando come la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro dipenda più dalla realtà organizzativa e dalle modalità di esecuzione che dal mero inquadramento contrattuale. La sentenza rafforza l’obbligo delle aziende di adottare misure di prevenzione e tutela adeguate, coinvolgendo attivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e sottolinea il ruolo fondamentale di un DVR completo e condiviso.
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