Tar 2026 - Il Collegio, nel presente giudizio, ha inteso analizzare i profili di legittimità e di ragionevolezza della misura cautelare della sospensione dal servizio adottata nei confronti del poliziotto coinvolto in fatti di particolare gravità, alla luce dei principi costituzionali e delle normative vigenti.
1. **Contestualizzazione fattuale**
Il soggetto, poliziotto in servizio, è stato coinvolto in un episodio che ha avuto inizio con un posto di controllo durante il quale avrebbe tentato di investire uno dei colleghi, scatenando un inseguimento. Successivamente, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, ed è stato arrestato. A distanza di circa 13 mesi dai fatti, sono emersi sui social media immagini che raffigurano l’agente mentre, secondo alcune interpretazioni, avrebbe sferrato un calcio al volto di uno dei fermati. In seguito, è stata adottata nei suoi confronti una misura di sospensione dal servizio.
2. **Principio di ragionevolezza e proporzionalità della misura cautelare**
Secondo l’art. 9, comma 2, del D.P.R. 15 ottobre 1981, n. 737, la sospensione dal servizio di un pubblico ufficiale in servizio può essere adottata in presenza di esigenze cautelari e di tutela dell’immagine e dell’autorità dell'Amministrazione. Tuttavia, tale misura deve essere adottata in modo tempestivo e proporzionato, rispettando i principi di ragionevolezza e di immediatezza.
Nel caso di specie, si evidenzia che la sospensione è stata disposta circa 13 mesi dopo i fatti contestati. Tale dilazione temporale appare irragionevole, poiché il tempo trascorso può aver compromesso la correlazione tra i fatti e la misura cautelare, vanificando la funzione preventiva e di tutela dell’immagine dell’Amministrazione stessa. La giurisprudenza consolidata sottolinea che misure cautelari devono essere adottate in tempi congrui rispetto alla loro finalità, senza ritardi che possano compromettere la loro efficacia o apparire come strumenti di ritorsione o di presunzione di colpevolezza.
3. **Le ragioni di urgenza e le modalità di motivazione**
L’Amministrazione, nella nota dirigenziale del 26.4.2023, ha evidenziato ragioni di urgenza che hanno giustificato la sospensione. Tuttavia, tali motivazioni sono state formulate “ex post”, cioè solo successivamente alla decorrenza di un lasso temporale molto ampio rispetto ai fatti. La rilevanza di questa modalità di motivazione è significativa, poiché contrasta con il principio di immediatezza richiesto per le misure cautelari, che devono essere motivate e adottate tempestivamente sulla base di elementi concreti e attuali.
4. **Implicazioni sulla legittimità della misura**
L’adozione di una sospensione così tardiva, senza adeguate ragioni di urgenza immediata, rischia di essere considerata illegittima, poiché viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità. La giurisprudenza afferma che le misure cautelari devono essere adottate in modo tempestivo e motivato sulla base di elementi concreti e attuali, per evitare che si configurino come strumenti di restrizione della libertà personale o professionale senza un’effettiva necessità.
5. **Conclusioni**
In conclusione, il Collegio ritiene che la sospensione dal servizio del poliziotto, dopo un intervallo temporale di circa 13 mesi dai fatti, e sulla base di motivazioni di urgenza formulate ex post, possa risultare illegittima e sproporzionata. È fondamentale che le misure cautelari siano adottate con tempestività e sulla base di elementi concreti e attuali, rispettando i principi di ragionevolezza e proporzionalità sanciti dall’ordinamento e dalla giurisprudenza.
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**In sintesi:**
- La sospensione è stata adottata con un ritardo di circa 13 mesi, senza adeguate ragioni di urgenza immediata.
- Le motivazioni di urgenza sono state fornite solo successivamente, il che compromette la legittimità della misura.
- La normativa e la giurisprudenza richiedono che le misure cautelari siano tempestive e motivate con elementi concreti e attuali.
- Pertanto, la misura di sospensione potrebbe essere considerata illegittima per violazione di tali principi.
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