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02 novembre 2025

Pronuncia della Cassazione n. 28772/2025 riguardante i rider e la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato

 


 

Pronuncia della Cassazione n. 28772/2025 riguardante i rider e la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato

Introduzione e contesto normativo

La recentissima sentenza della Cassazione n. 28772/2025 del 31 ottobre rappresenta un importante punto di svolta nel riconoscimento dei diritti dei rider, in un settore caratterizzato da forme di collaborazione spesso contestate tra autonomia e subordinazione. La pronuncia si inserisce nel quadro delle nuove tutele previste dal decreto legislativo 81/2015, noto anche come Jobs Act, che ha introdotto specifici meccanismi per qualificare rapporti di collaborazione come lavoro subordinato, quando ricorrono determinate condizioni.

Punti salienti della sentenza

1. **Riconoscimento della natura subordinata dei rider**

La Cassazione conferma che i ciclofattorini, sebbene formalmente inquadrati come collaboratori autonomi, sono in realtà soggetti a un’organizzazione etero-organizzata da parte del committente, con un rapporto continuativo e prevalente personale. Pertanto, in virtù dell’articolo 2 del decreto legislativo 81/2015, tali rapporti devono essere qualificati come di lavoro subordinato, garantendo così una serie di tutele previste dalla normativa in materia di tutela del lavoro.

2. **Applicazione del meccanismo "rimediale"**

Il giudice ha richiamato il meccanismo “rimediale”, volto a “dissociare” la qualificazione giuridica del rapporto (autonomo) dalla disciplina applicabile (subordinata). Questo approccio permette di superare la semplice qualificazione formale del rapporto, favorendo la tutela dei lavoratori in presenza di elementi che ne caratterizzano la subordinazione reale.

3. **Inutilità del criterio della proprietà delle biciclette**

L’azienda di consegne aveva sostenuto che l’uso di biciclette di proprietà dei rider fosse un elemento distintivo tra lavoro autonomo e subordinato. La Cassazione ha respinto questa argomentazione, ritenendo che tale elemento sia irrilevante ai fini della qualificazione del rapporto. La presenza di strumenti propri non può, di per sé, determinare una qualificazione autonoma ove sussistano le altre condizioni di organizzazione e continuità tipiche del lavoro subordinato.

Implicazioni pratiche e riflessioni

La pronuncia offre importanti indicazioni sul modo in cui le collaborazioni di tipo etero-organizzato, come quella dei rider, devono essere interpretate alla luce delle norme sul lavoro subordinato. La sentenza sottolinea che la forma contrattuale di autonomia non può essere usata come escamotage per eludere le tutele previste per i lavoratori subordinati, soprattutto quando si riscontrano elementi di continuità, organizzazione e prevalente carattere personale.

L'effetto di questa decisione è duplice:

- **Per i rider**: potenziali riconoscimenti di diritti e tutele, tra cui ferie, malattia, retribuzione minima e tutela contro le contestazioni di licenziamento ingiustificato.

- **Per le aziende di delivery**: un rafforzamento del principio secondo cui l’organizzazione del lavoro e le modalità di esecuzione sono elementi decisivi per la qualificazione giuridica del rapporto, indipendentemente dall’uso di strumenti di proprietà del lavoratore.

Conclusioni

La sentenza Cassazione n. 28772/2025 rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro le forme di lavoro “filtro” e nella tutela dei rider come lavoratori subordinati, contribuendo a chiarire che la forma contrattuale non può pregiudicare i diritti fondamentali del lavoratore, specie in contesti caratterizzati da un’organizzazione del lavoro che si avvicina a quella tipica del rapporto subordinato. La decisione si inserisce in un quadro più ampio di riforme volte a garantire maggiore equità e protezione nel settore delle piattaforme digitali e della gig economy.












 

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