1. **Profilo del Ricorrente e situazione di servizio**
Il Sig. XXXXX si era arruolato il 1° aprile 1981 come Agente di Pubblica Sicurezza (Polizia di Stato), raggiungendo il grado di Sovrintendente Capo e collocato in congedo dal 29 dicembre xxxx per inidoneità assoluta a tutti i ruoli della Polizia di Stato (verbale CMO xxx n. xxx/2015). La sua condizione di salute, con diagnosi di spondiloartrosi diffusa e gonartrosi bilaterale, era stata riconosciuta come causa di servizio, con decreto ministeriale di liquidazione di un equo indennizzo di 8a categoria (Decreto Ministeriale n. xxxx/2011).
2. **Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio**
Le patologie del Sig. XXXXX sono state valutate e dichiarate come dipendenti da causa di servizio, riconoscimento che comporta diritti specifici in materia di pensione privilegiata.
3. **Richiesta di pensione privilegiata e ritardi amministrativi**
Il Sig. XXXXX, in pensione dal dicembre xxx, ha avanzato istanza all’INPS nel febbraio 2016 per ottenere la pensione privilegiata di 8a categoria. Tuttavia, il suo percorso amministrativo si è protratto nel tempo, senza riscontro positivo, portandolo a diffidare le amministrazioni tramite PEC nel 2021 e nel 2022, senza ottenere risposta.
4. **Ricorso e decisione della Corte dei Conti**
Il ricorso si è concluso con la decisione della Corte dei Conti, che ha dichiarato l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, poiché la pensione è stata successivamente liquidata, anche se con notevole ritardo. La motivazione principale risiede nel fatto che entrambe le amministrazioni resistenti (INPS e Ministero dell’interno) sono considerate responsabili del ritardo nella liquidazione, imputabile a ritardi amministrativi:
- L’INPS ha trasmesso l’istanza telematica di pensione con un ritardo di circa cinque anni (luglio 2021).
- Il Ministero dell’interno ha concluso la procedimento amministrativo con un ritardo di circa quattro anni.
Questo ritardo ha influito sulla sussistenza del diritto del ricorrente, che ha comunque ottenuto la liquidazione del trattamento solo successivamente al ricorso.
5. **Condanna alle spese di lite**
La Corte ha condannato entrambe le amministrazioni al pagamento di 800 euro ciascuna per spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario, riconoscendo la responsabilità delle lungaggini procedurali e il principio della soccombenza virtuale.
6. **Principio di responsabilità amministrativa e diritto al trattamento privilegiato**
Il principio sotteso è che le lungaggini amministrative, imputabili alle pubbliche amministrazioni, giustificano la condanna al pagamento delle spese di lite. La liquidazione tardiva della pensione privilegiata, avvenuta solo dopo il ricorso, viene considerata un ritardo imputabile a entrambe le amministrazioni resistenti.
**In sintesi:**
La sentenza della Corte dei Conti del 2025 riconosce che il ritardo nella liquidazione della pensione privilegiata di 8a categoria al Sig. XXXXX è imputabile a inefficienze amministrative congiunte di INPS e Ministero dell’interno. La condanna al pagamento delle spese di lite si basa sul principio che entrambe le amministrazioni sono responsabili del ritardo, e che tale ritardo ha causato un danno al ricorrente, che ha ottenuto il trattamento solo dopo il ricorso giudiziario. La decisione rafforza il principio che le lungaggini amministrative devono essere poste a carico delle pubbliche amministrazioni responsabili, in difesa del diritto del pensionato.
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