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02 novembre 2025

Corte dei Conti 2025 - La sentenza si inserisce nel contesto delle controversie riguardanti il calcolo delle pensioni dei dipendenti pubblici, in particolare degli appartenenti alla Polizia di Stato. Gli odierni appellanti, ex appartenenti alla Polizia di Stato arruolatisi prima del 25.6.1982, contestavano il metodo di calcolo della quota retributiva della loro pensione, sostenendo che dovesse essere applicata l’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e non quella ridotta del 35% applicata dall’INPS, ai sensi dell’art. 44 del medesimo decreto.

 

 

Corte dei Conti 2025 - La sentenza si inserisce nel contesto delle controversie riguardanti il calcolo delle pensioni dei dipendenti pubblici, in particolare degli appartenenti alla Polizia di Stato. Gli odierni appellanti, ex appartenenti alla Polizia di Stato arruolatisi prima del 25.6.1982, contestavano il metodo di calcolo della quota retributiva della loro pensione, sostenendo che dovesse essere applicata l’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e non quella ridotta del 35% applicata dall’INPS, ai sensi dell’art. 44 del medesimo decreto.

2. **Principali punti giuridici e motivazioni**

- **Applicabilità dell’art. 54 del d.P.R. 1092/1973**: Gli appellanti ritenevano che, essendo stati arruolati prima del 1982 e maturato un’anzianità tra 15 e 18 anni al 31.12.1995, avrebbero dovuto beneficiare del sistema di calcolo previsto dall’art. 54, riservato al personale militare, che applica un coefficiente di rendimento del 44%.

- **Decisione del primo giudice**: La sentenza di primo grado aveva respinto la domanda, ritenendo che la disposizione dell’art. 54 fosse espressamente destinata al personale militare e non applicabile ai civili della Polizia di Stato, in virtù dell’art. 3, comma 1, della legge 1 aprile 1981, n. 121, che distingue i dipendenti civili dai militari.

- **Posizione dell’INPS**: L’ente previdenziale aveva confermato che gli appellanti sono appartenenti alla Polizia di Stato, e quindi non spetta loro applicare l’art. 54 del d.P.R. 1092/1973, ma le disposizioni proprie del personale civile.

3. **Decisione della Corte dei Conti**

- **Accoglimento parziale dell’appello**: La Corte dei Conti, riformando la sentenza di primo grado, riconosce agli ex appartenenti alla Polizia di Stato il diritto alla riliquidazione della pensione con l’applicazione di un coefficiente di rendimento del 2,44%, calcolato sull’anzianità maturata fino al 31.12.1995.

- **Data di decorrenza del diritto**: L’effetto decorre dall’1.1.2022, data a partire dalla quale la pensione sarà riliquidata con il nuovo coefficiente, salvo eventuali provvedimenti amministrativi già adottati.

- **Calcolo degli interessi**: La sentenza dispone che, per ciascun rateo arretrato, vengano aggiunti interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo effettivo.

4. **Implicazioni e commento**

- **Chiarimento sulla distinzione tra personale militare e civile**: La sentenza ribadisce il principio secondo cui le norme di calcolo delle pensioni e i coefficienti di rendimento sono differenziati tra personale militare e civile. In particolare, il sistema del coefficiente del 44% previsto dall’art. 54 del d.P.R. 1092/1973 si applica esclusivamente al personale militare, non ai civili come gli appartenenti alla Polizia di Stato.

- **Riconoscimento del diritto alla rivalutazione**: La decisione riconosce il diritto degli ex appartenenti alla Polizia di Stato ad un coefficiente di rendimento più favorevole rispetto a quello applicato dall’INPS, considerando che il loro inquadramento non rientra nel sistema militare.

- **Importanza della decorrenza**: La data di efficacia del nuovo calcolo è fissata al 1.1.2022, evidenziando l’importanza dei provvedimenti amministrativi e delle pronunce giurisdizionali nel determinare il trattamento pensionistico.

- **Impatto pratico**: La sentenza potrebbe portare a un incremento della pensione per gli ex appartenenti alla Polizia di Stato, con un effetto retroattivo e con la condanna al pagamento di interessi e rivalutazioni sui ratei arretrati.

5. **Considerazioni finali**

Questa pronuncia rappresenta un importante chiarimento sulla corretta applicazione delle norme pensionistiche, sottolineando che i coefficienti di rendimento stabiliti per il personale militare non sono automaticamente applicabili ai civili, anche se si tratta di personale appartenente a forze di polizia. La sentenza rafforza il principio di distinzione tra sistemi pensionistici differenti e ribadisce la necessità di un’attenta interpretazione delle norme, anche alla luce delle specificità delle varie categorie di dipendenti pubblici.

**In conclusione**, la decisione della Corte dei Conti n. xxxxx costituisce un precedente significativo per i pensionati ex appartenenti alla Polizia di Stato, riconoscendo loro un trattamento più favorevole rispetto a quello applicato dall’ente previdenziale, e confermando l’importanza della corretta interpretazione delle norme di settore.




 

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