Translate

18 marzo 2026

Tar 2026 - La normativa di riferimento in materia di trasferimenti di servizio del personale appartenente alle Forze di Polizia e all’Amministrazione della difesa si articola principalmente nel d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, e nel d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in particolare gli artt. 42-bis e 45.

 


 

 

Tar 2026 - La normativa di riferimento in materia di trasferimenti di servizio del personale appartenente alle Forze di Polizia e all’Amministrazione della difesa si articola principalmente nel d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, e nel d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in particolare gli artt. 42-bis e 45. 
 
- **Art. 42-bis del d.lgs. 151/2001**: disciplina il trasferimento d’ufficio, prevedendo che il trasferimento possa essere disposto “per motivata esigenza di servizio” ed enfatizza la necessità di un obbligo motivazionale stringente, volto a tutelare valori costituzionali quali il diritto alla famiglia e la protezione della vita privata e familiare.
  
- **Comma 31-bis dell’art. 45 del d.lgs. 95/2017**: introduce un regime derogatorio specifico per le Forze di Polizia e l’Amministrazione della difesa, consentendo il diniego di trasferimento senza richiedere che le esigenze di servizio siano “eccezionali”, come invece previsto dall’art. 42-bis, ma solo “motivate esigenze organiche o di servizio”. Ciò rappresenta un’eccezione rispetto allo schema generale, con finalità di tutela delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza.
 
2. **Dichiarazione di Illegittimità e Impatto sulla Disposizione**
 
La sentenza n. 99 del 16 aprile 2024 della Corte Costituzionale ha censurato la parte della disposizione che non prevedeva la possibilità di disporre il trasferimento anche in una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione della residenza della famiglia, ampliando così l’ambito di applicazione dell’istituto dell’assegnazione temporanea. 
 
- La Corte ha ritenuto che la mancata previsione di questa possibilità limitava eccessivamente la tutela della famiglia e la libertà di scelta dei genitori, in contrasto con il principio di proporzionalità e con l’obiettivo di tutela della vita privata e familiare sancito dalla Costituzione.
 
- La decisione ha quindi riconosciuto che l’ampliamento dell’ambito di applicazione dell’assegnazione temporanea, anche in presenza di esigenze di servizio, risponde all’esigenza di proteggere la famiglia e di sostenere l’infanzia, garantendo una maggiore autonomia decisionale ai genitori.
 
3. **Aspetti Specifici delle Forze di Polizia e dell’Amministrazione della Difesa**
 
Il legislatore ha previsto una disciplina particolare per queste categorie, evidenziata dal comma 31-bis dell’art. 45 del d.lgs. 95/2017, che:
 
- Limita la portata del regime generale, consentendo il diniego di trasferimento “per motivate esigenze organiche o di servizio”, senza richiedere che tali esigenze siano “eccezionali”.
 
- Questa previsione rappresenta una deroga significativa rispetto al principio generale di motivazione stringente previsto dall’art. 42-bis, che mira a bilanciare le esigenze di servizio con la tutela dei valori costituzionali.
 
4. **Giurisprudenza e Orientamento Amministrativo**
 
Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa, anche in presenza di questa disciplina derogatoria, il potere di diniego del trasferimento attribuito alla Pubblica Amministrazione deve essere esercitato nel rispetto di un obbligo motivazionale particolarmente rigoroso. 
 
- Ciò per garantire la tutela di valori costituzionali fondamentali, quali il diritto alla famiglia e alla vita privata, che impongono che ogni esercizio di potere discrezionale sia accompagnato da una motivazione adeguata e approfondita.
 
- La giurisprudenza sottolinea che, anche in presenza di esigenze di servizio legittime, il mancato rispetto di un obbligo motivazionale stringente può comportare l’annullamento dell’atto amministrativo di diniego, come avvenuto nel caso in esame.
 
5. **Conclusione e Implicazioni Pratiche**
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato, riconoscendo che l’Amministrazione non ha adeguatamente motivato il diniego di trasferimento, in violazione del principio di proporzionalità e delle esigenze di tutela costituzionale.
 
- La decisione evidenzia l’importanza di un’adeguata motivazione nei provvedimenti di diniego di trasferimento, anche in ambito delle norme derogatorie, e sottolinea che tali atti devono rispettare i principi di proporzionalità e tutela dei valori costituzionali.
 
- La condanna alle spese di giudizio, quantificate in € 1.500,00, rafforza il principio secondo cui l’Amministrazione deve adottare atti motivati e rispettosi dei diritti fondamentali dei cittadini.
 
**In sintesi**, la sentenza sancisce che, anche in ambito di norme derogatorie, il potere di diniego di trasferimento deve essere esercitato con motivazioni adeguate e rigorose, rispettando i principi costituzionali di tutela della famiglia e della vita privata, e che eventuali omissioni o motivazioni insufficienti possono portare all’annullamento dell’atto amministrativo.



 

Nessun commento:

Posta un commento