Consiglio di Stato 2025 - Il TAR Campania ha, su istanza del ricorrente, disposto la sospensione dell’efficacia dell’atto che prevedeva il suo rientro immediato dalla sede di XXX alla sede di XXXX. La decisione ha riconosciuto, quindi, la sussistenza di un interesse qualificato alla sospensione, in particolare per tutelare la posizione del ricorrente.
2. **Motivazioni del TAR**
Il TAR ha motivato la sospensione facendo riferimento a due elementi principali:
- **Danno grave**: si presume che vi sia un rischio di danno irreparabile o di difficile riparazione per il ricorrente qualora l’atto fosse eseguito immediatamente.
- **Mancanza di motivazione circa la prevalenza delle esigenze organizzative di servizio rispetto alla cessazione della funzione sindacale**: questa è la chiave della decisione. Il TAR ha ritenuto che l’atto impugnato non avesse adeguatamente motivato perché le esigenze organizzative di servizio prevalessero sulla tutela della funzione sindacale svolta dal ricorrente.
3. **Implicazioni della decisione**
La sospensione dell’efficacia dell’atto permette al ricorrente di mantenere temporaneamente la propria posizione e funzione, impedendo l’effettivo rientro fino ad una decisione di merito. Questo evidenzia il rispetto del principio di garanzia e il ruolo del giudice amministrativo nel controllare la legittimità e la motivazione degli atti amministrativi, soprattutto quando incidono su diritti soggettivi o interessi qualificati.
4. **Aspetti critici e approfondimenti**
- **Mancanza di motivazione**: il punto centrale è la carenza motivazionale circa la prevalenza delle esigenze organizzative rispetto alla funzione sindacale. La motivazione deve essere dettagliata, logica e sufficiente, altrimenti può essere censurabile e diventare motivo di sospensione o annullamento.
- **Equilibrio tra esigenze organizzative e tutela della funzione sindacale**: il provvedimento amministrativo deve giustificare adeguatamente le ragioni di servizio, specialmente in ambiti delicati come le funzioni sindacali, che rivestono un rilievo costituzionale.
5. **Conclusioni**
Il pronunciamento evidenzia l’importanza di una motivazione adeguata e puntuale degli atti amministrativi, specie quando incidono su diritti fondamentali o funzioni delicati. La sospensione dell’atto impugnato si inserisce nel più ampio ruolo del giudice amministrativo di garantire che le esigenze organizzative siano bilanciate correttamente con la tutela dei diritti soggettivi e delle funzioni svolte dai soggetti coinvolti.
Pubblicato il 17/12/2025
N. 04525/2025 REG.PROV.CAU.
N. 07931/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7931 del 2025, proposto da
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS- Associazione Professionale di Carattere Sindacale -OMISSIS-rappresentati e difesi dall'avvocato xx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione settima, n. -OMISSIS-resa tra le parti.
Visti gli articoli 58 e 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’istanza del 21 novembre 2025, con la quale si richiede la revoca “con effetti revocatori ex art. 395 c.p.c.” dell’ordinanza 12 novembre 2025 n. 4091 del Consiglio di Stat, sez. II;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il Pres. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli XX
Rilevato che il TAR Campania, sez. VII, con ordinanza 15 settembre 2025 n. 2070, in accoglimento dell’istanza del -OMISSIS-ha disposto la sospensione dell’efficacia dell’atto che ne dispone il rientro immediato dalla sede di xx alla sede di xx, e ciò in considerazione – oltre al danno grave – della “mancanza di motivazione circa la prevalenza delle esigenze organizzative di servizio sulla anticipata cessazione della funzione sindacale svolta dal ricorrente”;
Rilevato che questo Consiglio di Stato, sez. II, con ordinanza 12 novembre 2025 n. 4091 (della quale si chiede la revoca/revocazione), in accoglimento dell’appello cautelare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed in riforma della predetta ordinanza del TAR, ha rigettato l’istanza cautelare, affermando che “il ricorso di primo grado non appare sorretto prima facie da sufficienti elementi di fumus boni iuris, non sembrando sussistere, in via assorbente ogni ulteriore considerazione, un effettivo provvedimento di trasferimento, bensì un rientro nella sede di servizio alla scadenza di un’assegnazione temporanea disposta ai sensi dell’art. 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151”;
Considerato che il ricorrente fonda la propria istanza di revocazione sul fatto che “la vicenda andava esaminata come assegnazione provvisoria e non come trasferimento” e quindi che “l’appello accolto dal Consiglio di Stato presupponeva che la difesa di-OMISSIS-fosse basata
sull’avvenuto <trasferimento>, con il conseguenziale diritto alla <preventiva intesa>, ma, al
contrario, il TAR, accoglieva la tesi di -OMISSIS-secondo il quale, <l’assegnazione provvisoria>
generava un rientro immediato con interruzione del mandato” che, ammantato da tutela costituzionale, richiedeva un bilanciamento degli interessi” e “pertanto, l’errore revocatorio ha dirottato il giudizio e la sua pronuncia su coordinate fattuali (e, conseguenzialmente, di diritto) estranee all’oggetto di causa, legittimando, ai sensi dell’art. 58 c.p.a. e 395 c.p.c., la richiesta di revoca dell’Ordinanza n. 4091/2025”;
Visto l’art. 58, comma 2, c.p.a., in base al quale la revoca dell’ordinanza cautelare può essere richiesta anche nei casi dell’art. 395 c.p.c., e, nel caso di specie, è appunto evidenziato un errore sul fatto ex art. 395 n. 4, c.p.c.;
Considerato che quanto rappresentato dal ricorrente evidenzia non già un errore sul fatto ma, in astratto, un errore di diritto, poiché la qualificazione giuridica dell’atto e del fatto portati alla cognizione del Giudice, non costituisce un “fatto” ma una valutazione di quanto rappresentato con conseguente individuazione della regola juris; ed infatti costituiscono vizi logici e dunque errori di diritto quelli consistenti nell'erronea interpretazione e valutazione dei fatti o nel mancato approfondimento di una circostanza risolutiva ai fini della decisione (Cons. Stato, sez. IV, 25 novembre 2016 n. 4983; sez. V, 21 ottobre 2010, n. 7599); né, nel caso di specie, ricorre l’ipotesi di mancata pronuncia su un motivo o eccezione proposta;
Considerato inoltre che, per le ragioni esposte, non rileva che – come dedotto dal ricorrente -
“con riferimento al caso di specie, ricorre anche l’altra condizione richiesta dall’art. 395 c.p.c., atteso che il fatto oggetto di errore “non costituì un presupposto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi”, e ciò in quanto si esclude la natura di errore sul fatto, rilevante ex art. 395 n. 4 c.p.a.;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
Respinge l’istanza di revoca (Ricorso numero: 7931/2025).
Compensa tra le parti le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Oberdan Forlenza
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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