In particolare, la Corte di Cassazione ha sancito che il terzo trasportato, che si trovi a bordo di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, non può esercitare l’azione diretta nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada. Questo principio si basa sull’interpretazione rigorosa delle norme contenute nel Codice delle Assicurazioni Private e nel Codice della Strada, che prevedono che la tutela delle vittime di incidenti causati da veicoli non assicurati sia garantita principalmente attraverso il Fondo di Garanzia.
L’assenza di assicurazione sul veicolo coinvolto nel sinistro comporta, secondo la sentenza, l’impossibilità per il terzo trasportato di agire direttamente contro il Fondo, poiché questa tutela è riservata alle vittime di incidenti causati da veicoli assicurati o, in determinate circostanze, da veicoli non assicurati ma con garanzia di responsabilità riconosciuta attraverso altre modalità. La decisione sottolinea quindi che l’azione del terzo trasportato si limita a eventuali azioni contro il responsabile diretto, in questo caso il conducente del veicolo non assicurato, ma non può rivolgersi direttamente al Fondo di Garanzia.
Questo orientamento ha rilevanti implicazioni pratiche: in presenza di veicolo non assicurato, le vittime o i terzi trasportati devono rivolgere le loro pretese direttamente contro il responsabile, senza possibilità di usufruire di una tutela immediata tramite il Fondo, che invece si configura come uno strumento di garanzia per i veicoli assicurati o per casi specifici previsti dalla legge.
In conclusione, la sentenza della Cassazione chiarisce che, in assenza di assicurazione, il terzo trasportato non può esercitare l’azione diretta contro il Fondo di Garanzia vittime della strada, rafforzando l’importanza della copertura assicurativa come elemento essenziale per garantire le tutele in caso di sinistro.
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