Translate

29 aprile 2026

Tar 2026 - Il presente giudizio si focalizza sull’analisi fattuale e normativa del caso, evidenziando come la patologia polmonare del ricorrente, riconosciuta come di causa di servizio dall’Amministrazione, trovi fondamento nel quadro normativo di riferimento, e come tale quadro delinei i compiti e le responsabilità della Commissione medica militare incaricata della diagnosi e della classificazione della menomazione.

 

 


Tar 2026 - Il presente giudizio si focalizza sull’analisi fattuale e normativa del caso, evidenziando come la patologia polmonare del ricorrente, riconosciuta come di causa di servizio dall’Amministrazione, trovi fondamento nel quadro normativo di riferimento, e come tale quadro delinei i compiti e le responsabilità della Commissione medica militare incaricata della diagnosi e della classificazione della menomazione.
 
**1. Analisi fattuale**  
È pacifico e non contestato che la patologia polmonare dell’attore dipenda da causa di servizio, essendo questa circostanza espressamente riconosciuta dall’Amministrazione. Tale riconoscimento rappresenta un elemento decisivo, poiché costituisce la base fattuale su cui si fonda l’intera controversia, e implica che la patologia deve essere trattata alla luce delle norme che regolano le infermità di origine professionale o di servizio.
 
**2. Riferimenti normativi e loro interpretazione**  
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 461 del 2001, che disciplina i compiti delle Commissioni mediche militari, e dal libro I, titolo V, del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010), in particolare dall’art. 198.
 
L’art. 198, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010, prevede che la Commissione medica effettua la diagnosi dell’infermità o lesione, includendo possibilmente anche l’esplicitazione eziopatogenetica, e determina il momento della conoscibilità della patologia. La norma stabilisce inoltre, al comma 4, che la Commissione redige un processo verbale che deve contenere:
 
- il giudizio diagnostico;
- gli accertamenti e gli elementi valutati;
- la data di conoscibilità o stabilizzazione dell’infermità;
- l’indicazione della categoria di menomazione e l’inquadramento in una relativa categoria di compenso.
 
**3. Ruolo e competenza della Commissione**  
Da queste disposizioni emerge chiaramente che la Commissione medica ha il compito di effettuare la visita medica e di redigere un processo verbale che attribuisca una categoria di menomazione e di conseguenza di compenso, sulla base della diagnosi e degli elementi valutati. La norma attribuisce quindi alla Commissione il ruolo decisionale e classificatorio circa la gravità e la classificazione della menomazione.
 
In conclusione, la normativa evidenzia che la funzione di ascrizione della patologia alla categoria di compenso, e di determinazione della relativa categoria, spetta in modo esclusivo alla Commissione medica che effettua la visita. La sua attività si inserisce in un procedimento tecnico-diagnostico, con funzione di valutazione e classificazione, e non può essere sostituita da altri organi o enti.
 
**4. Conclusione**  
Il riconoscimento della causa di servizio della patologia polmonare costituisce un dato di fatto, ma la piena qualificazione e classificazione della menomazione dipende dall’effettiva attività della Commissione medica militare, la quale, sulla base delle norme richiamate, ha il compito esclusivo di attribuire la categoria di menomazione e di conseguenza la relativa categoria di compenso. Qualsiasi azione che tenti di sovrapporre o sostituire questa funzione alla Commissione sarebbe contraria al testo normativo e ai principi di legalità e certezza del diritto.





 

Nessun commento:

Posta un commento