**Contesto fattuale e atto impugnato:**
- Il 27 aprile xxxx, al ricorrente veniva notificato un provvedimento del Ministero dell’Interno, con il quale si comunicava che il Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali aveva espresso parere contrario alla concessione della promozione per merito straordinario richiesta da Xxxxx, motivando il diniego con il fatto che la promozione proposta era stata oggetto di un parere negativo.
- La richiesta di promozione era stata avanzata su proposta del Questore di Roma, in relazione a un’operazione di polizia eseguita dal ricorrente.
- Successivamente, il 3 marzo xxxx, il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – aveva adottato un provvedimento di diniego della promozione.
**Oggetto del ricorso e motivazioni:**
Xxxxx Xxxxx ha impugnato tali atti, contestandone la legittimità e chiedendo l’annullamento degli stessi. In particolare, ha sostenuto che i provvedimenti adottati siano illegittimi o infondati, e che viola i suoi diritti e interessi legittimi in relazione alla procedura di valutazione e alla concessione della promozione.
**Decisione del TAR:**
Il Tribunale Amministrativo Regionale, pronunciandosi in via definitiva sul ricorso, ha accolto la domanda del ricorrente nei limiti specificati in motivazione. In particolare:
- Ha annullato il decreto del Capo della Polizia del 3 marzo xxxx, con cui veniva negata la promozione per merito straordinario.
- Ha annullato anche il verbale della seduta del 29 gennaio xxx del Consiglio per le ricompense, e quello dell’11 febbraio xxxx della Commissione per il personale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, limitatamente alla parte in cui non veniva accolto il proposito di promozione per merito straordinario del ricorrente.
**Conclusione:**
La sentenza si fonda sulla illegittimità degli atti impugnati, riconoscendo al ricorrente il diritto alla promozione, o quanto meno rimuovendo gli ostacoli amministrativi posti al suo favore. La decisione si limita alla parte in cui si ritiene che la proposta di promozione non sia stata correttamente valutata o motivata, e annulla gli atti restrittivi e di diniego per tale motivo.
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