La sentenza della Cassazione n. 24562 del 2025 affronta un tema di grande rilevanza nel diritto del lavoro e nella responsabilità professionale nel settore sanitario: la liceità del licenziamento di un infermiere che omette di prestare assistenza a un paziente, motivando tale decisione sulla propria valutazione della condizione di pericolosità da contagio.
**Contesto e fattispecie**
Nel caso in esame, un infermiere ha deciso di non eseguire una prestazione nei confronti di un paziente, ritenendo che questa potesse comportare un rischio di contagio per sé stesso o per altri. La direzione sanitaria ha contestato tale omissione, procedendo al licenziamento per giusta causa. L’infermiere ha impugnato il provvedimento, sostenendo che la sua condotta fosse giustificata da una valutazione professionale e che, in ogni caso, il suo atteggiamento non fosse tale da integrare una grave inadempienza.
**Principali rilievi della Cassazione**
La Suprema Corte ha riaffermato alcuni principi fondamentali:
1. **Obblighi professionali e doveri di diligenza**: gli operatori sanitari, come previsto dall’art. 1176 c.c. e dal codice deontologico, sono tenuti a garantire assistenza ai pazienti, rispettando standard di diligenza e professionalità. La loro condotta deve essere ispirata a criteri di prudenza e responsabilità.
2. **Valutazione del comportamento e proporzionalità del licenziamento**: la Cassazione ha sottolineato che il licenziamento per giusta causa è giustificato quando l’atteggiamento del dipendente costituisce una violazione grave e irreparabile degli obblighi contrattuali. Tuttavia, questa valutazione deve considerare se la condotta sia effettivamente grave, intenzionale e se abbia arrecato un danno effettivo all’azienda o al paziente.
3. **Autonomia del professionista e valutazione della pericolosità**: il fatto che l’infermiere abbia agito sulla base di una propria valutazione della pericolosità da contagio non è di per sé sufficiente a giustificare l’assenza, se tale valutazione non è supportata da elementi oggettivi o linee guida ufficiali. La responsabilità professionale richiede di seguire protocolli e linee guida condivise, e l’eventuale decisione di non prestare assistenza deve essere motivata correttamente e non basata esclusivamente su convinzioni personali.
4. **Rispetto delle procedure e obblighi di comunicazione**: l’infermiere avrebbe dovuto, in ogni caso, comunicare tempestivamente le proprie preoccupazioni e cercare soluzioni alternative, evitando omissioni che possano compromettere la tutela del paziente e la continuità assistenziale.
**Conclusioni della sentenza**
La Cassazione ha quindi ritenuto che il licenziamento dell’infermiere sia legittimo, in quanto la sua omissione costituisce una grave violazione degli obblighi contrattuali e deontologici, soprattutto se motivata da una valutazione soggettiva non supportata da linee guida ufficiali. La decisione si inserisce nel principio secondo cui la tutela della salute e della sicurezza dei pazienti e degli operatori deve essere garantita nel rispetto delle norme e delle procedure stabilite.
**Implicazioni pratiche**
La pronuncia evidenzia l’importanza, per i professionisti sanitari, di seguire protocolli condivisi e di motivare adeguatamente le proprie scelte, specialmente in situazioni di rischio biologico. Il comportamento individuale, anche se motivato da preoccupazioni legittime, non può giustificare omissioni che compromettono la qualità dell’assistenza o violano obblighi contrattuali e deontologici.
**In sintesi**
La sentenza Cassazione n. 24562/2025 ribadisce che il licenziamento di un infermiere per omissione di prestazione, motivata da una propria valutazione di pericolosità da contagio, è legittimo se tale comportamento costituisce una grave violazione degli obblighi professionali, non sostenuta da linee guida ufficiali e se si traduce in una condotta gravemente lesiva dell’attività assistenziale e della fiducia nella professionalità sanitaria.
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