**Distinzione tra accesso “defensionale” e accesso “civico”**
Il punto di partenza fondamentale è la distinzione tra due tipologie di accesso:
1. **Accesso “defensionale”**
Disciplinato dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, come modificata dalla legge n. 15/2005 e dal d.P.R. n. 184/2006, questo tipo di accesso è rivolto principalmente ai soggetti che intendono tutelare propri interessi giuridici in sede amministrativa o giudiziaria. È tipicamente esercitato nel contesto di una controversia, ad esempio, per ottenere documenti utili alla difesa dei propri diritti. La disciplina garantisce un diritto di accesso che può essere limitato o escluso solo in presenza di motivi di tutela di interessi pubblici o di segretezza, e in modo più restrittivo rispetto all’accesso civico.
2. **Accesso “civico”**
Disciplinato dal d.lgs. 33/2013 e modificato dal d.lgs. 97/2016, questo tipo di accesso mira a promuovere la trasparenza amministrativa nei confronti di tutti i cittadini, senza necessitàità di allegare un interesse specifico o di giustificare la richiesta. Si tratta di un diritto di accesso più ampio e meno restrittivo, volto a favorire la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e il controllo sull’attività amministrativa.
**Natura e funzione delle due forme di accesso**
La differenza tra le due tipologie di accesso si traduce anche in una diversa funzione e in limiti differenti:
- **Accesso defensionale** – funziona come strumento di tutela di interessi giuridici specifici, con limiti più stringenti e con possibilità di restrizione in presenza di motivi di tutela di interessi pubblici o di segretezza.
- **Accesso civico** – ha natura più generale, volto a garantire trasparenza e partecipazione, e può essere esercitato senza dover dimostrare un interesse qualificato, salvo le eccezioni di legge.
**Implicazioni della pronuncia del TAR**
La pronuncia del TAR evidenzia come il diritto di accesso agli atti del fascicolo personale del dipendente sia da inquadrare nell’ambito dell’accesso civico, considerando che si tratta di un’esigenza di trasparenza rivolta a favorire il controllo sulla gestione pubblico e sulla posizione giuridica del dipendente. La decisione sottolinea inoltre che, pur essendo il fascicolo personale un atto di natura privata, la sua consultazione può essere ammessa in presenza di specifici presupposti di interesse pubblico o di tutela di diritti del soggetto interessato.
**Limitazioni e esclusioni**
La relazione tra esercizio del diritto di accesso e le relative esclusioni o limitazioni è regolata dalla normativa di riferimento, che prevede che:
- L’accesso possa essere limitato o escluso in presenza di motivi di tutela di interessi pubblici o di segretezza, come previsto dall’art. 24 della legge n. 241/1990.
- L’accesso civico può essere negato solo nei casi previsti dalla legge, ad esempio, per motivi di sicurezza nazionale, tutela della privacy del soggetto interessato (art. 5 del d.lgs. 33/2013).
Inoltre, l’equilibrio tra diritto di accesso e limiti rappresenta un cardine del principio di trasparenza amministrativa, che deve essere esercitato nel rispetto dei diritti di tutti gli interessati, garantendo allo stesso tempo la tutela di beni pubblici e di riservatezza.
**Conclusione**
In sintesi, la pronuncia del TAR rafforza il principio secondo cui il diritto di accesso agli atti del fascicolo personale del dipendente rientra nell’ambito dell’accesso civico, con tutte le implicazioni che ne derivano riguardo ai limiti e alle modalità di esercizio. La distinzione tra le diverse forme di accesso è cruciale per comprendere l’equilibrio tra trasparenza e tutela di interessi pubblici e privati, e rappresenta un importante punto di riferimento nel diritto amministrativo contemporaneo.
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