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18 settembre 2025

CGARS 2025 - Il sig. XXX XXX XXX, Assistente Capo Coordinatore in servizio al Commissariato di XXX, impugnava davanti al TAR XXXXX – XXX il provvedimento Cat. B.1 a/8 del 22 agosto XXX (notificato l’8 settembre XXX), con il quale il Questore di XXX irrogava il richiamo scritto per “mancanza di correttezza nel comportamento” in relazione a un’intervista online.

 


 

CGARS 2025 - Il sig. XXX XXX XXX, Assistente Capo Coordinatore in servizio al Commissariato di XXX, impugnava davanti al TAR XXXXX – XXX il provvedimento Cat. B.1 a/8 del 22 agosto XXX (notificato l’8 settembre XXX), con il quale il Questore di XXX irrogava il richiamo scritto per “mancanza di correttezza nel comportamento” in relazione a un’intervista online.

Nella citata intervista il ricorrente sosteneva di avere subito “violazione della propria dignità professionale” e di essere stato penalizzato nel diritto al lavoro in occasione di una sospensione per fatti legati alla campagna vaccinale anti-Covid.

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2. Quadro normativo di riferimento

Il D.P.R. 737/1981 stabilisce il sistema delle sanzioni disciplinari per il personale della pubblica sicurezza, articolandole in sei diversi gradi:

• richiamo orale;

• richiamo scritto;

• pena pecuniaria;

• deplorazione;

• sospensione dal servizio;

• destituzione.

In particolare, il richiamo scritto è previsto:

• per la reiterazione di lievi mancanze già oggetto di precedente richiamo orale;

• per negligenza in servizio non più lieve;

• per mancanza di correttezza nel comportamento (art. 3, n. 3) o per comportamento non conforme al decoro (art. 4, n. 18).

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3. Competenza e inquadramento della sanzione

La sanzione di cui alla categoria B.1 a/8 (richiamo scritto) rientra nella competenza del Questore, quale autorità superiore del dipendente. Nel ricorso di primo grado era stato censurato un eccesso di competenza, poi rigettato dal CGARS in sede di appello.

Il Questore, dopo aver acquisito le giustificazioni del XXX, ha mutato la qualificazione giuridica della condotta: da art. 4, n. 18 (“decoro”) a art. 3, n. 3 (“correttezza nel comportamento”).

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4. Mutamento della qualificazione giuridica e diritto di difesa

Il CGARS ha ritenuto che lo spostamento da una fattispecie all’altra, intervenuto a seguito delle giustificazioni, abbia violato il principio del “neminem lædere” e il diritto di difesa, perché:

1. il ricorrente non era stato formalmente avvisato dell’ipotesi di illecito secondo l’art. 3, n. 3, fin dalla contestazione originaria;

2. la modifica ha impedito al dipendente di preparare adeguata difesa rispetto alle caratteristiche specifiche della nuova fattispecie disciplinare.

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5. Libertà di espressione e tutela dell’onore

La decisione evidenzia il delicato equilibrio tra:

• il diritto di cronaca e di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.);

• l’esigenza di correttezza e decoro nel ruolo di pubblico ufficiale.

Il CGARS ha sottolineato che l’intervista, sebbene critica, era riconducibile alla sfera del dibattito pubblico su misure sanitarie di interesse collettivo, e non integrava automaticamente una mancanza di correttezza o decoro tale da giustificare la sanzione disciplinare.

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6. Insufficiente motivazione del provvedimento

Il collegio ha rilevato che il provvedimento impugnato:

• non illustra in concreto in che cosa l’intervista abbia costituito illecito disciplinare;

• utilizza espressioni generiche quali “mancanza di correttezza” senza alcun collegamento tra contenuto e dovere di riservatezza o decoro;

• non valuta il contesto e l’eventuale interesse pubblico del messaggio.

Questo difetto motivazionale ha indotto il CGARS ad annullare il provvedimento per carenza di istruttoria adeguata.

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7. Decisione del CGARS e principi affermati

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione XXXXXna ha:

1. confermato la piena competenza del Questore ad irrogare il richiamo scritto;

2. accolto le restanti censure relative a violazione del diritto di difesa, mutamento illegittimo della qualificazione giuridica e motivazione generica;

3. annullato il provvedimento per tali ragioni;

4. condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali, Liquidate in Euro 3.000,00 complessivi.

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Informazioni aggiuntive

• L’interpretazione del concetto di “decoro” del pubblico ufficiale è oggetto di continua evoluzione giurisprudenziale.

• In casi analoghi, può essere invocata la tutela in sede civile per risarcimento danni qualora il procedimento disciplinare sia fondato su censura viziata.

• Per eventuali futuri provvedimenti occorre sempre garantire completa trasparenza nella contestazione e nel mutamento innovativo delle fattispecie disciplinari.



 

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